Le spese di assistenza stragiudiziale nel codice delle assicurazioni

AutoreGiorgio Gallone
CaricaProf. A.C. di Diritto assicurativo privato - Università La Sapienza.
Pagine123-128

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Il danneggiato da sinistro stradale, al fine di ottenerne un rapido risarcimento stragiudiziale da parte dell'istituto assicuratore, può rivolgersi ad un professionista di fiducia, sia esso un legale o un perito di infortunistica stradale. In particolare, per quanto attiene alle prestazioni offerte da questi ultimi, la consacrazione della piena validità del loro operato è stata, di recente, ribadita in due decisioni della Suprema Corte (Cass. 31 maggio 2005, n. 11606, in questa Rivista 2005, 925; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10090, in Giust. civ. 1999, I, 122 e in Gazz. Giur. 1998, 39, 46), la quale ha confermato un principio già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 1 febbraio 2000, in questa Rivista 2000, 863; Trib. Bologna 20 dicembre 1999, in questa Rivista 2000, 863; Giud. pace S. Anastasia 7 gennaio 1999, in Giur. mer. 1999, 468; Trib. pace S. Anastasia 27 ottobre 1998, in Giur. mer. 1999, 468; Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, in questa Rivista 1999, 794; Giud. pace Bologna 31 luglio 1997, ivi 1998; Giud. pace Bologna 3 aprile 1997, ivi 1998, 56; Trib. Treviso 29 giugno 1996, in questa Rivista 1998, 56), nonché dalla miglior dottrina (GALLONE e PETTI, Il danno alla persona o alle cose nell'assicurazione per la r.c.a., tomo primo, Torino 2005, 613; BONAZZI, Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza, in questa Rivista 2000, 865).

Le relative spese di assistenza stragiudiziale, costituendo una conseguenza dei danni alle cose e alle persone di cui all'art. 2054 c.c., rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria e debbono, pertanto, essere liquidate dalle imprese assicuratrici. E ciò, come vedremo successivamente, indipendentemente dalla circostanza che a risarcire il danno sia l'assicuratore del responsabile civile (art. 148 del T.U.), ovvero quello con cui il danneggiante ha concluso il contratto obbligatorio (art. 149 T.U., intitolato procedura di risarcimento diretto).

Al fine di evitare qualsiasi tipo di equivoco, giova in premessa precisare come nessuno imponga alla vittima di incaricare un professionista per condurre le trattative, ma questo potrebbe diventare una necessità qualora la stessa, ad esempio per il tipo di attività lavorativa che svolge, non abbia il tempo materiale per prendere contatti telefonici, peraltro spesso praticamente impossibili, con l'assicuratore di controparte al fine di poter avere notizie inerenti lo stato della sua pratica.

Nei casi più complessi poi, come recentemente affermato dalla S.C. (Cass. 31 maggio 2005, n. 11606, in questa Rivista 2005, 925), ciò può risultare indispensabile al riequilibrio delle posizioni tra una parte debole ed un soggetto, l'istituto assicuratore, non solo economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento dei danni.

Sempre secondo la Cassazione, nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni che non sono affatto estranei al processo, ma che mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra le parti. Nel prevedere eccezioni alla regola generale il legislatore deve, però, essere rispettoso del fondamentale principio di uguaglianza delle parti e del correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto. Tutto ciò avviene anche nella «speciale procedura» per il risarcimento da sinistro stradale, il danneggiato ha, infatti, diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un professionista e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle spese stragiudiziali legali o peritali.

Il ricorso all'assistenza di un legale o di un perito consente, quindi, al danneggiato di accelerare l'iter burocratico, e di non trovarsi in condizione di inferiorità nelle trattative. Così operando, si raggiunge l'ulteriore risultato di evitare, ove possibile, un aumento del già gravoso contenzioso esistente in materia.

Il confronto epistolare, nonché quello dialettico, richiedono tempo e specifica preparazione, per cui spesso è effettivamente necessario l'intervento di un mandatario professionalmente qualificato che svolga un'equilibrata difesa degli interessi della vittima (Giud. pace Bologna 23 marzo 1998, in questa Rivista 1999, 794; Giud. pace Bologna 3 aprile 1997, ivi 1998, 56). Questa può ad esempio non sapere se, ed in che misura, un danno sia risarcibile: la consulenza tecnica diviene allora uno strumento indispensabile per non inoltrare richieste ingiustifi- Page 124 cate o accettare, in fase di trattative, una somma inferiore a quella effettivamente dovuta.

Peraltro, i complessi meccanismi previsti, nel nuovo sistema, dagli artt. 148 e 149 del codice delle assicurazioni, impongono al danneggiato, pena l'improponibilità dell'eventuale domanda giudiziaria, una serie di formalità obbligatorie finalizzate al conseguimento del risarcimento, formalità che spesso trasformano l'iter della procedura risarcitoria in una vera e propria «corsa ad ostacoli».

Tanto per fare un esempio, relativamente ai danni alla persona la vittima per poter ottenere il risarcimento e/o proporre l'azione risarcitoria, è costretta a rivolgersi ad un medico specialista che deve attestare non solo la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa ma anche la sussistenza di postumi invalidanti permanentemente. La ricerca del professionista a cui rivolgersi non è per nulla agevole; ed inoltre il danneggiato, che di certo versa in uno stato di necessità, nella quasi totalità dei casi non è a conoscenza delle specifiche iniziative da intraprendere. E ciò, si badi bene, anche qualora la liquidazione non sia un'operazione complessa.

Il procedimento per la liquidazione dei danni si apre con una formale richiesta indirizzata all'istituto assicuratore con le modalità ed i termini, a seconda delle diverse situazioni, previsti dagli artt. 145, 287 e 294 del T.U. Già la mera formulazione della missiva implica la soluzione di non facili problemi giuridici: da essa deriva, infatti, non solo la proponibilità di un'eventuale azione di risarcimento ma anche la condizione utile per ottenere l'offerta risarcitoria. Il legislatore accorda, infatti, alle imprese assicurative uno spatium deliberandi, a far data dalla...

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