LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93 - Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

Coming into Force21 Marzo 1958
Published date06 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/06/058U0093/CONSOLIDATED/19861203
Enactment Date20 Febbraio 1958
Official Gazette PublicationGU n.57 del 06-03-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.

Art 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilita' permanente assoluta o parziale.

Per inabilita' permanente parziale si intende quella che riduce la capacita' lavorativa di oltre il 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvedera' con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilita'.

Art 3.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1) una rendita per inabilita' permanente;

2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;

3) le cure mediche e chirurgiche;

4) la fornitura di apparecchi di protesi.

Art 4.

Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sara' rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.

Art 5.

L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

Il premio corrispondente sara', annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata, in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualita'. Per la determinazione del contributo sara' tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radiodiagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini della commisurazione del premio, sara' considerata la quantita' delle sostanze radioattive in uso.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e determineranno le modalita' di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra.

Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.

Art 5.

((L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed e' determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.

I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sara' stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi)).

Art 5.

((L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione)).4

Art 6.

All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art 7.

Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilita' permanente ed ai superstiti, in caso di...

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