Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, citta' prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge

Art. 1.

  1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilita' autorizzate dal comma 1 e' predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze...

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