LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 28 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 6 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

  1. Con la presente legge e' approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2011 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2010, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

    Art. 2

  2. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2010 e' determinato in euro 977.231.217,89. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

  3. Il fondo iniziale di cassa e' rideterminato in euro 1.361.418.143,89.

  4. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

    Art. 3

  5. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'elenco 1, e' definitivamente determinato in euro 1.447.530.322,16.

    Art. 4

  6. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'art. 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'art. 3, il disavanzo di cui all'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, e' rideterminato in euro 2.524.761.540,05. Di detto ammontare e' dato riscontro:

    1. per euro 100.000.000,00 nell'allegato 'Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato' alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

    2. per euro 2.424.761.540,05 nella Tabella F 'Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si e' proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati', allegata alla presente legge.

  7. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2010, la Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2011 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 1.250.471.230,64 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'art.

    5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8.

  8. ...

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