LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 6 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)» e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio» e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art.12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)». Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita' privata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: '28 febbraio 2011' sono sostituite dalle seguenti: '31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)'.

  2. Il comma 25 dell'articolo 1 della l.r. n. 3/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera d) della l.r. n. 9/2010 e' abrogato.

  3. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 le parole: ', ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21,' sono abrogate e le parole: '30 aprile 2011' sono sostituite dalle seguenti: '31 maggio 2011'.

  4. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: '30 aprile 2011' sono inserite le seguenti: 'nonche' produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l'intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorita' competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l'istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura e' tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data.'.

  5. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n.

    3/2010, ovvero non l'abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovra' essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. n. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione...

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