PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, recante "Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria";

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i servizi sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di idoneita' del personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma della legge n. 833 del 1978)";

Visto l'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di idoneita' fisica e psicoattitudinale e di controlli sul personale delle ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, recante "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonche' volto a determinare la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada" e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, recante "Norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto";

Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria delle attivita' gia' attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto della riforma della normativa in materia";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", che all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto di dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni nella materia di cui trattasi;

Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell'equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;

Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver consultato l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto lo schema di intesa di cui all'oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota in data 18 luglio 2007;

Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi, trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007, che tiene conto delle modifiche concordate in sede tecnica con le regioni e l'ANCI, nonche' delle osservazioni formulate dagli altri Ministeri interessati;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;

Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Mansioni a rischio

  1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in...

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