Assemblea andata deserta in prima convocazione e obbligo di redazione del relativo processo verbale

AutoreAntonio Nucera
Pagine437-437
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dott
Arch. loc. e cond. 4/2013
RIFORMA DEL CONDOMINIO
ASSEMBLEA ANDATA DESERTA
IN PRIMA CONVOCAZIONE E
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL
RELATIVO PROCESSO VERBALE
di Antonio Nucera
Di prassi la prima convocazione dell’assemblea condo-
miniale viene f‌issata in orari particolari (es.: in notturna
o alle prime luci dell’alba), di modo che vada deserta e
così, nell’adunanza di seconda convocazione, si possano
assumere decisioni con maggioranze più basse. E’ legitti-
mo tutto questo? E come si pone detta prassi con le novità
introdotte dalla riforma riguardo la redazione del processo
verbale e le annotazioni da effettuarsi nel registro dei ver-
bali delle assemblee?
Iniziamo subito col dire che, al primo quesito, la giuri-
sprudenza ha dato risposta positiva. In proposito, infatti,
la Cassazione, con sentenza n. 697 del 22 gennaio 2000, ha
osservato che “in mancanza di una norma che disponga il
contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione
di un’assemblea condominiale; né la f‌issazione dell’assem-
blea in ora notturna può ritenersi completamente preclu-
siva della possibilità di parteciparvi”.
Ciò posto, resta da vedere, a questo punto, come la
prassi di riunire l’assemblea in prima convocazione in
orari particolari si concili con le novità introdotte dalla
riforma; novità che – come abbiamo accennato – sono due.
La prima è costituita dalla modif‌ica recata all’art. 1136,
ultimo comma, c.c., in conseguenza della quale la reda-
zione del “processo verbale” deve dar conto, adesso, delle
“riunioni” e non più delle “deliberazioni” dell’assemblea.
La seconda riguarda l’obbligo, posto a carico dell’ammini-
stratore, di curare – ex art. 1130, n. 7, c.c. – la tenuta del
registro dei verbali delle assemblee in cui annotare “le
eventuali mancate costituzioni” dell’organo assembleare.
Al riguardo si osserva che tale nuova cornice giuridica
rende, all’evidenza, non più attuale l’orientamento asser-
tore dell’inesistenza di un obbligo di redigere uno specif‌ico
verbale attestante l’esperimento a vuoto della riunione in
prima convocazione. Orientamento secondo cui, ai f‌ini del-
la validità dell’assemblea riunita in seconda convocazione,
era suff‌iciente che nel verbale di quest’ultima venisse dato
conto della prima infruttuosa convocazione (per completa
diserzione oppure per insuff‌iciente partecipazione) e che
basava il suo assunto, in particolare, sulla mancanza di
una precisa prescrizione in materia, tale non essendo –
secondo i sostenitori di questa tesi – l’ultimo comma del
citato art. 1136, il quale, nella sua originaria formulazione,
stabiliva – come abbiamo visto – che il processo verbale
dovesse avere ad oggetto, non lo svolgimento dell’assem-
blea, ma solo eventuali “deliberazioni” assunte dalla stes-
sa. (cfr., in dottrina, fra gli altri, R. TRIOLA, Il condominio,
Giuffré editore, 514, 2007, e, in giurisprudenza, Cass. sent.
n. 3862 del 24 aprile 1996).
Le modif‌iche di cui si è detto valorizzano, invece, il
diverso orientamento che già prima che intervenisse la
riforma considerava sempre necessaria la redazione del
verbale d’assemblea costituendo detta redazione una del-
le prescrizioni di forma da osservare “al pari delle altre
formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di
convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione,
votazione, ecc.)”; pena: “l’impugnabilità della delibera, in
quanto non presa in conformità alla legge” (Cass. sent. n.
5014 del 22 maggio 1999).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, pertanto, che
al secondo dei quesiti da cui abbiamo preso l’avvio possa
darsi la seguente risposta.
Con l’entrata in vigore della riforma, l’amministratore
ben potrà continuare a f‌issare la riunione di condominio,
in prima convocazione, il mattino presto o la sera tardi.
Dovrà però verbalizzare necessariamente quanto accade
nell’occasione. Il che, se non reca particolari complicazio-
ni allorché l’assemblea è convocata, ad esempio, presso
la sua abitazione, potrebbe al contrario essere fonte di
problemi nel caso in cui la convocazione venga f‌issata in
un posto dove egli, all’ora indicata, potrà diff‌icilmente
essere presente (si pensi ad una riunione da tenersi in un
ambiente esterno all’abitazione o allo studio dell’ammini-
stratore, o al condominio, alle 3 di notte). La mancata
verbalizzazione, infatti, potrebbe rendere ex se – sulla
base dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato,
adesso valorizzato dall’esistenza di un preciso obbligo in
questo senso stabilito dal combinato disposto dei predetti
artt. 1130, n. 7, e 1136, ultimo comma, c.c. – impugnabili le
eventuali delibere successivamente assunte.

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