Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunita' di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1. Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra:
battaglione carabinieri "Lombardia";
battaglione carabinieri "Veneto";
battaglione carabinieri "Lazio";
battaglione carabinieri "Campania".
Art
2.
Ai sottoelencati battaglioni e' concessa la bandiera di guerra:
battaglione carabinieri "Piemonte";
battaglione carabinieri "Liguria";
battaglione carabinieri "Emilia-Romagna";
battaglione carabinieri "Toscana";
battaglione carabinieri "Sardegna";
battaglione carabinieri "Puglie";
battaglione carabinieri "Sicilia".
Art
3.
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1977
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87