DECRETO 23 febbraio 2009 - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell''articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agos...

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in seguito «decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008», il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa;

Ritenuto di dover individuare le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel prosieguo «decreto legislativo n. 165/2001», quali amministrazioni destinatarie della revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, tenuto conto dei relativi contingenti esistenti alla data del 30 settembre 2008, cosi' come fissati, rispettivamente, dagli accordi quadro di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, questi ultimi in seguito «contratti collettivi»;

Considerato che la revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, secondo quanto previsto dall'art. 46-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale»;

Considerato che il personale della dirigenza e dei livelli, dipendente dalle amministrazioni di cui al punto precedente, e' incluso nelle aree e nei comparti di seguito indicati:

aree II, III e IV, di cui all'art. 2 dell'accordo quadro 1° febbraio 2008 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009, in prosieguo «accordo quadro 1° febbraio 2008»;

comparto regioni ed autonomie locali e comparto Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l'11 giugno 2007, in prosieguo «contratto quadro 11 giugno 2007»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, nella parte relativa alla esigenza di «cristallizzazione» del numero complessivo dei distacchi derivanti dal cumulo delle ore di permesso;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, in seguito «contratto quadro 3 ottobre 2005»;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, nel prosieguo «contratto quadro 26 settembre 2008»;

Visti i contratti collettivi riguardanti il personale delle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC...

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