Ascensori, istat negativo e altri problemi di casa

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine513-516

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@1. Ascensori ante 1999, verifica straordinaria

– Con proprio decreto entrato in vigore l’1 settembre scorso, il Ministro per lo sviluppo economico ha disposto – con diverse scadenze in relazione alla data di installazione dei singoli impianti – una verifica straordinaria degli ascensori messi in esercizio prima del 30 giugno 1999, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio – ben 74 – specificate in un allegato al decreto stesso. La verifica dovrà essere richiesta dai proprietari o, nei condominii, dagli amministratori condominiali, in occasione della prima verifica biennale programmata sulla base della vigente normativa (che, com’è noto, prevede anche un controllo manutentivo semestrale). Successivamente, gli stessi soggetti (gli amministratori, peraltro, previa deliberazione dell’assemblea condominiale) dovranno – in questo caso, con scadenze legate al tipo di rischi ritenuti presenti – realizzare i «conseguenti interventi di adeguamento». Per gli immobili storico-artistici, il provvedimento del ministro Scaloja prevede particolari, apposite norme.

La Confedilizia ha assunto una posizione critica sul decreto in parola (riservandosi, se non venisse modificato, anche di impugnarlo avanti la giustizia amministrativa, come già ha fatto in occasione di un precedente provvedimento sempre del ministro Scaloja e sempre in materia di ascensori, provvedimento rimasto poi inattuato) sulla base del fatto che, in un momento di crisi che attanaglia le famiglie italiane, il decreto appena varato impone a condomini e propietari di casa ingenti spese (circa 15 mila euro per ascensore, per un totale in tutta Italia di 6 miliardi di euro, secondo calcoli delle imprese nel settore diffusi da «Monti ascensori», una delle maggiori aziende del ramo), e questo per gravosi adempimenti peraltro non previsti da alcuna normativa cogente dell’Unione europea. Come – ha fatto presente la Confedilizia – se la sicurezza potesse essere diversa da Paese a Paese d’Europa.

@2. Dato Istat negativo, canoni aggiornati in diminuzione?

– L’Istat ha comunicato, per il mese di luglio, una variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo (l’indice che si utilizza nell’aggiornamento dei canoni di locazione). Si è posto allora (ma in via transitoria, l’indice è già tornato a risalire) un problema che non si era mai presentato, quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi: ci si è chiesti, cioè, se il legislatore possa aver pensato di voler disporre anche un aggiornamento dei canoni di locazione in diminuzione.

La risposta negativa – come ha evidenziato la Confedilizia in una circolare alle Associazioni territoriali aderenti – è fuor di dubbio, sulla base dei lavori parlamentari relativi alle leggi sulla locazione sia del ’78 che del ’98, nei quali non si trova traccia di una previsione (e neppure di una ipotetica possibilità) del genere, e si trova – anzi – il continuo riferimento all’aggiornamento come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto della moneta. Che solo a questa si volesse rimediare risulta del resto chiaro anche dal fatto che la limitazione al 75% dell’indice Istat venne costantemente giustificata considerando «labuona difesa dell’investimento immobiliare contro la svalutazione» (Relazione Ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, II).

Deve quindi concludersi – per una questione di rigore interpretativo e al di là dei valori in gioco, per il caso postosi insignificanti – che il testo delle disposizioni in materia non può portare (né in riferimento all’indice di luglio né in futuro, se dovesse ripresentarsi un indice negativo) alla diminuzione dei canoni. Tutto questo, tantomeno ove (direttamente o indirettamente) la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone sia prevista – dalla

legge o dai contratti, ministeriali o singoli – in capo al locatore, e ove – sempre nella legge o nei contratti – si specifichi ove non vi sia bisogno di richiesta da parte dello stesso (dizioni, tutte, che portano anch’esse – con argomentazione concorrente, e pure separatamente valida – a ritenere che l’aggiornamento sia stato previsto solo in aumento).

@3. Se l’opera presenta vizi o difformità

– Capita, a volte, che il lavoro commissionato ad un artigiano non si riveli soddisfacente, perché magari presentaPage 514 vizi oppure risulta difforme da quanto preventivamente concordato. Si pensi, ad esempio, al falegname che fabbrichi alcuni mobili...

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