Gli artt. 5, Primo comma, legge 57/2001 e 145 «Codice delle assicurazioni»

AutoreDonatella Agrizzi
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Anche prima dell'emanazione del «Codice delle assicurazioni», la dottrina di estrazione assicurativa pretendeva che il primo comma dell'art. 5 della legge 57/2001 rappresentasse un «fatto impeditivo processuale», il cui mancato rispetto portasse all'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria; esattamente com'era con l'art. 22 della legge 990/1969, che imponeva al danneggiato l'invio della richiesta di un accertamento del danno e il trascorrere di 60 giorni prima di poter convenire in giudizio il responsabile e l'assicuratore.

In realtà, il primo comma dell'art. 5 della legge 57/2001 (come si legge, appunto all'articolo) non è che la modifica dei primi tre commi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, che fissa le norme che il danneggiato deve seguire se vuole obbligare l'assicuratore a fare un'offerta di risarcimento del danno.

Nella legge 39/1977 tale normativa era limitata ai danni alle cose; nella legge 57/2001 viene estesa anche ai danni alla persona.

È una norma del tutto inutile per i danneggiati: è una norma strutturata per ritardare indefinitivamente l'offerta dell'assicuratore; che poi potrà farla, comunque, ridicola ed inaccettabile.

Comunque, l'art. 5, primo comma, della legge 57/2001 riguarda esclusivamente le condizioni che il danneggiato deve seguire per ottenere dall'assicuratore un'offerta di risarcimento, esattamente come faceva l'art. 3 della legge 39/1977.

È una norma che interssa «gli uffici di infortunistica».

L'art. 22 della legge 990/1969 aveva invece la diversa funzione di determinare lo spatium deliberandi che aveva l'assicuratore per decidere se voleva o meno adempiere all'obbligazione risarcitoria, nel tempo di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.

Dal termine dettato dall'art. 5, L. 57/2001, è però chiaro che il legislatore non ha mai avuto intenzione di cambiare l'art. 22 della legge 990/1969: che era già, in sé, una norma assolutamente unica ed eccezionale, un grosso favore fatto alle compagnie di assicurazione, in violazione della mora ex re, da fatto illecito, prevista dall'art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.

Perciò, è chiaro che l'art. 22 legge 990/1969, anche dopo l'entrata in vigore della legge 57/2001, restava valido nella sua interezza, senza ombre o dubbi; mentre il primo comma dell'art. 5 legge 57/2001 resta limitato a regolamentare le condizioni a cui deve sottostare il danneggiato che voglia ottenere l'offerta di risarcimento dall'assicuratore.

Il...

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