Artt. 175 - 176. (Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)

Pagine43-45
771
Rassegna
di giurisprudenza
Artt. 175 - 176. (Condizioni e
limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali).
(Comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane
principali)
SOMMARIO
a. Individuazione con caratteristiche strutturali ed importan-
za analoghe alle autostrade. b. Attività di soccorso stradale.
c. Cautele in genere. d. Uso delle corsie. e. Inversione del sen-
so di marcia. f. Sosta e fermata. g. Pagamento del pedaggio
autostradale.
a. Individuazione con caratteristiche
strutturali ed importanza analoghe alle
autostrade
n In tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di
marcia e di attraversamento dello spartitraff‌ico posto dall’art.
176, comma 1, lettera a), c.s. non riguarda soltanto le manovre
compiute «sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all’art. 175, comma 1», ma «anche all’altezza dei
varchi», zone queste ultime fra le quali sono comprese le aree
immediatamente circostanti i caselli autostradali – nella fat-
tispecie, all’interno di un’autostrada, e cioè oltre il casello di
ingresso nella stessa –, in quanto il conducente che inverta il
senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla
circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo
una zona utilizzabile esclusivamente al f‌ine di uscire o entrare in
autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non
tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi
tenuto. * Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2005, n. 17037, Arcolani c.
Prefettura di Firenze, in questa Rivista 2006, 631. [RV585500]
n Qualora una strada sia stata individuata con caratteristiche
strutturali ed importanza analoghe alle autostrade e alle stra-
de extraurbane principali con decreti del Ministero dei lavori
pubblici adottati nella vigenza del codice della strada abrogato,
tale individuazione ha rilevanza anche nella vigenza del D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285. È da escludere, pertanto, che l’assenza
di decreti ministeriali di individuazione in base al D.L.vo n. 285
del 1992 sia ostativa al riconoscimento dell’inserimento della
strada detta nella terza categoria di cui all’art. 175, comma 1,
D.L.vo citato. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio
della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce
reato dalla contravvenzione prevista dall’art. 176, comma 1,
lett. a), D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, motivata dal pretore an-
che con il rilievo che era da escludere l’inserimento del tronco
stradale ove era stata accertata l’infrazione tra le strade della
terza categoria di cui all’art. 175, comma 1, D.L.vo 1992, n. 285,
dovendo queste essere individuate con apposito decreto mini-
steriale che non era ancora stato emanato). * Cass. pen., sez. IV,
30 gennaio 1996, n. 1016 (ud. 22 dicembre 1995), P.M. in proc.
Casse. [RV204052]
b. Attività di soccorso stradale
n L’attività di off‌icina meccanica con o senza attrezzature per
il soccorso stradale non è soggetta ad alcuna autorizzazione
amministrativa, né rientra in alcuna delle ipotesi considerate
dall’art. 665 c.p., la cui specif‌ica normativa, che ne sanziona
l’esercizio abusivo, può essere riferita alle sole attività ivi con-
siderate, e cioè agenzia di affari, stabilimenti ed esercizi pubbli-
ci, prestazioni varie di alloggio; né, qualora il soccorso stradale
venga esercitato su di una autostrada senza l’autorizzazione
dell’ente proprietario, è possibile equiparare tale autorizzazione
alla «licenza dell’autorità» rilevante al f‌ine della conf‌igurabilità
del reato di cui al suddetto art. 665 c.p., per la diversa qualità del
soggetto e per la diversa qualif‌icazione giuridica dell’atto. (La
Corte ha comunque escluso che, nella vigenza dell’art. 572, ter-
zo comma, del regolamento di esecuzione del c.s. fosse soggetta
all’autorizzazione dell’ente proprietario ed ha precisato che solo
l’art. 175, dodicesimo e sedicesimo comma, nuovo c.s. ha im-
posto tale autorizzazione, sanzionandone peraltro la mancanza
esclusivamente sul piano amministrativo). * Cass. pen., sez. I, 26
gennaio 1994, n. 752 (ud. 19 ottobre 1993), Di Bella.
n Lo svolgimento di attività di soccorso stradale su di una au-
tostrada senza autorizzazione dell’ente proprietario della stra-
da o della società concessionaria non costituisce reato. Infatti,
escluso che detta autorizzazione sia equiparabile alla «licenza
dell’autorità» e che dunque possa conf‌igurarsi il reato di cui
all’art. 665 c.p., la necessità della stessa è stata imposta solo dal
comma dodicesimo dell’art. 175 del nuovo c.s. (che ha colmato
così una lacuna della previgente normativa in quanto il regola-
mento di esecuzione del codice abrogato, all’art. 572, comma
terzo, vietava solo lo svolgimento senza autorizzazione sull’au-
tostrada e sue pertinenze di attività commerciali o propagandi-
stiche) che al successivo comma sedicesimo prevede per la re-
lativa violazione la sola sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di danaro. (La Cassazione ha comunque escluso
che l’attività di off‌icina meccanica con o senza attrezzature per
il soccorso stradale rientri tra quelle considerate dall’art. 665
c.p.). * Cass. pen., sez. I, 3 agosto 1993, n. 7583 (ud. 1 luglio
1993), Ferro ed altri.
c. Cautele in genere
n Integra gli estremi della condotta colposa l’improvvisa dimi-
nuzione di velocità da parte di conducente di autoveicolo che
percorre un’autostrada, essendo questa destinata al traff‌ico ve-
loce, per cui la non segnalata decelerazione costituisce intralcio
pericoloso. * Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1994, n. 6928 (ud. 20
aprile 1994), Brosio ed altro, in questa Rivista 1995, 165.
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT