Articolo 23 della l. 392/78 E sua applicabilità o meno all'uso diverso dall'abitazione

AutorePier Luigi Amerio
Pagine140-141

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Il Pretore di Torino con la sentenza in rassegna ha ritenuto non applicabile l'art. 23 della legge 392/78 nel caso di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione seppure tale clausola fosse stata espressamente prevista ed accettata dalle parti al momento della stipula del contratto di locazione.

Il pretore ha motivato il suo rigetto sui seguenti presupposti: a) la sola possibilità di aumento del canone è prevista dall'art. 32 che consente l'aggiornamento nella misura del 75% della variazione Istat; b) la norma di rinvio di cui all'art. 74 non fa alcun riferimento all'art. 23; c) la pattuizione relativa all'aumento del canone in relazione alle spese straordinarie (sotto forma di interessi legali sulla spesa sostenuta dal proprietario) deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 79 della legge 392/78 in quanto attribuisce al locatore un vantaggio superiore a quello derivante dall'applicazione Istat, unico aumento considerato legittimo dal legislatore.

Le tesi sostenute dal pretore non appaiono condivisibili per i seguenti motivi.

In materia di contratti ad uso diverso dall'abitazione il canone viene liberamente determinato dalle parti e la legge non impone che il canone sia inizialmente predeterminato nella sua interezza e non sia quindi suscettibile, soltanto, dell'aumento riferito all'aggiornamento Istat.

Pertanto nell'ambito della loro libera determinazione le parti debbono avere anche la possibilità di stabilire criteri diversi in ordine alla configurazione del canone che deve essere corrisposto.

Né quindi può essere inficiata di nullità la pattuizione che preveda criteri di revisione del canone nel corso del rapporto non strettamente numerici e predeterminati ma legati ad eventi e a circostanze (opere straordinarie) che si verificano durante la locazione. Può essere infatti oggetto di libera trattativa l'accordo secondo il quale il locatore rinuncia ad esigere un canone superiore in vista della possibilità di poter usufruire degli interessi legali sulle spese straordinarie che dovesse sostenere nel corso della locazione.

Il Supremo Collegio (sez. III)...

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