Attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2004, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, recante orientamenti per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; Vista la lettera n. 28077 del 10 settembre 2004 con la quale la Commissione europea ha sollecitato la notifica delle condizioni di ammissibilita' adottati in attuazione dell'art. 69 del regolamento CE n. 1782/03; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare gli importi massimi e le condizioni di ammissibilita' al pagamento supplementare di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 23 settembre 2004;

Decreta

Art. 1.

Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

  1. Nel settore dei seminativi la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

  2. Le condizioni di ammissibilita' al pagamento supplementare di cui al precedente comma 1, sono le seguenti

    1. per il grano duro, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, elencate nell'allegato A del presente decreto, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%; b) per il grano tenero, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati; c) per il mais, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati; d) l'applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilita' del...

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