DELIBERAZIONE 7 luglio 2009 - Modificazioni agli articoli 12 e 154 e introduzione dell''articolo 153-ter del Regolamento della Camera dei deputati. (09A08124)

All'articolo 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi

.

Dopo l'articolo 153-bis e' aggiunto il seguente:

Art. 153-

ter. - 1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

.

All'articolo 154, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12

.

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 13)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 16 giugno

2009 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 11, di iniziativa dei deputati

Leone ed altri, svoltosi in pari data presso la medesima

Giunta.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 6 luglio 2009;

riformulato dalla Giunta nella seduta del 7 luglio 2009 ed approvato in pari data dall'Assemblea.

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009, sopra riportate, e' il seguente:

Art. 12. - 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonche' i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della

Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

a) le...

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