DECRETO 24 aprile 2012 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita'' per l''ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilita'' previsti dall''articolo 5, comma 3, lettera b) d...

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici da attuarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici, la possibilita' di utilizzare una quota del curricolo pari al 30% nel secondo biennio e al 35% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilita' per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi allegati B) e C), finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

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