Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco.

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro loro sedi Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'I.N.P.S. - Direzione generale All'I.N.A.I.L. - Direzione generale Alle Direzione generale AA.GG. R.U.

A.I. - Divisione VII Al SECIN

L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la precedente previsione di cui all'art. 8 della legge n. 236/1993 era strettamente connessa alla fattispecie ´di evitare le riduzioni di personaleª.

I requisiti di legittimita' del distacco ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 sono

  1. la temporaneita' del distacco; b) l'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneita' coincide con quello di non definitivita' indipendentemente dalla entita' della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.

Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco puo' essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

In tale ottica, la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialita', volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi e' stata, in assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota del Ministero del lavoro dell'11 aprile 2001 (n. 5/26183), che ha individuato anche per tale fattispecie interesse del distaccante e temporaneita' come requisiti essenziali per la legittimita' del distacco.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che gia' in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del...

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