CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. 27 - Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

Pervengono allo scrivente, direttamente dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni di Stato e dalle Agenzie fiscale - quest'ultime nella loro qualita' di funzionari delegati - richieste di assegnazione fondi per la sistemazione contabile dei pagamenti effettuati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 30/1997.

Al riguardo - premesso che la particolare procedura di che trattasi e' utilizzabile quale ´estrema ratioª nella comprovata impossibilita' di seguire, per carenza di disponibilita' finanziarie la procedura ordinaria - si deve sottolineare che dettagliate istruzioni sulla materia sono state a suo tempo impartite con circolare dello scrivente n. 74, in data 15 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997, pag. 40.

Cio' premesso si ribadisce che dette richieste dovranno essere indirizzate alla propria amministrazione centrale di appartenenza che, sulla scorta dei dati ricevuti, inoltrera' la richiesta di assegnazione fondi, distinta per singolo capitolo di spesa...

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