L'art. 70 Disp. Att. C.C. Sulle sanzioni in condominio

AutoreRelio Nardi
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La disposizione - attualmente in sede di «rivisitazione» ad opera del Parlamento - di cui all'art. 70 disp. att. c.c., a mente della quale per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento, non è certo tra quelle che hanno maggiormente interessato la dottrina e la giurisprudenza. Le ragioni di questa scarsa attenzione sono facilmente intuibili: l'erosione del metro monetario ha nei fatti svuotato di significato, fin dai primissimi anni di vigenza del codice, l'attribuzione al condominio di una potestà punitiva nei confronti dei singoli compartecipi.

Deve dirsi che, nella giurisprudenza di merito - e soprattutto in quella non togata (conciliatori e giudici di pace) - non sono mancati dei tentativi di rivitalizzazione del potere sanzionatorio previsto dal legislatore del 1942; si è così sostenuto che la norma in esame non sarebbe inderogabile, dal momento che l'art. 72 disp. att. non la ricomprende espressamente nel novero delle disposizioni insuscettibili di deroga da parte del regolamento condominiale (Conc. Napoli, 12 luglio 1990; Conc. Caserta, 22 luglio 1985; in dottrina v. GIRINO, in Tratt. Rescigno, 8, Proprietà, t. II, Torino, 1982, 399). D'altronde, non è difficile intravedere dietro tali prese di posizione la comprensibile esigenza di recuperare, in capo agli organi condominiali, un potere disciplinare idoneo a reprimere efficacemente i frequenti fenomeni di abusi sistematici dei condomini nell'uso delle cose comuni.

Tuttavia i menzionati orientamenti sono stati esplicitamente sconfessati dalla Cassazione che, anche di recente, ha autorevolmente ribadito la nullità di eventuali clausole di regolamento che prevedano sanzioni di importo maggiore alle cento lire (Cass. 26 gennaio 1995, n. 948, in Foro it., 1995, I, 1846). In effetti, la soluzione accolta dalla Cassazione appare difficilmente contestabile, ove si consideri che l'autonomia privata non è certo libera di creare e di conformare a suo piacimento le pene private, potendo invece fare ricorso a strumenti di tutela di tipo sanzionatorio solo nei modi e nei termini previsti dal legislatore (cfr. BIANCA, La proprietà, Milano 1999, 508).

L'inderogabilità del limite di cui all'art. 70 disp. att. è stata poi ribadita dalla Corte costituzionale, che ha rigettato come manifestamente inammissibile, in quanto coinvolgente scelte afferenti alla potestà discrezionale del legislatore, la...

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