Art. 297, Comma 3, C.P.P.: 'Contestazioni A Catena' E Reati In Connessione Qualificata

AutoreDomenico Potetti
Pagine469-480
469
dott
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
DOTTRINA
ART. 297, COMMA 3, C.P.P.:
“CONTESTAZIONI A CATENA
E REATI IN CONNESSIONE
QUALIFICATA
di Domenico Potetti
Abstract
Nell’ambito del più ampio fenomeno della retroda-
tazione del termine di scadenza delle misure cautelari,
i reati in connessione qualif‌icata ne rappresentano una
categoria fondamentale. L’Autore illustra l’attuale conf‌i-
gurazione dell’istituto, ormai divenuto un meccanismo
di garanzia di durata oggettiva del termine cautelare, e
non più una sanzione per il comportamento artif‌icioso
del pubblico ministero.
As part of the wider phenomenon of the backdating of
the expiry date of the precautionary measures, crimes in
a qualif‌ied connection represent a fundamental catego-
ry. The author illustrates the current conf‌iguration of the
institute, which has now become a guarantee mechanism
of the objective duration of the precautionary term, and
no longer a sanction for the artif‌icial conduct of the pu-
blic prosecutor.
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. La retrodatazione come rimedio alla
“colpa” del pubblico ministero. 3. ...e l’opposta visione della
Corte costituzionale. 4. … anche sul discrimine del rinvio a
giudizio. 5. La giurisprudenza delle Sezioni Unite. 6. segue: in
particolare, la ratio del riferimento al “rinvio a giudizio”. 7.
Il consolidarsi della concezione “oggettiva” della retrodata-
zione. 8. Il (non) presupposto della unicità del procedimento.
1. Introduzione
Uno dei punti più dolenti nello studio delle misure de
libertate è ovviamente quello della loro durata.
Sulle linee portanti dell’istituto grava il diktat sanci-
to dall’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, il quale
(analogamente all’art. 5 § 3 (1) della CEDU) impone la
previsione di termini massimi per la carcerazione preven-
tiva.
A tale proposito, la retrodatazione della decorrenza dei
termini di custodia cautelare in seguito alle c.d. contesta-
zioni a catena trae le sue origini da una elaborazione giu-
risprudenziale che precede la codif‌icazione dell’istituto, e
dalla quale occorre partire per comprenderne la natura.
La giurisprudenza di legittimità, già prima dell’intro-
duzione di una disposizione che regolasse il fenomeno, ri-
teneva che nell’ipotesi di provvedimenti custodiali emessi
nello stesso procedimento e riguardanti, oltre che lo stes-
so fatto, anche una pluralità di fatti, dovesse operare la
retrodatazione, con l’effetto di far decorrere i termini di
custodia cautelare dal momento dell’esecuzione del primo
provvedimento.
Ciò doveva avvenire quando da parte dell’autorità giu-
diziaria vi fosse stato un "artif‌icioso ritardo" o una "col-
pevole inerzia" nell’applicazione della misura cautelare
successiva, perché già al momento della prima richiesta
cautelare dagli atti emergevano gli elementi che la giu-
stif‌icavano.
Si trattava di un orientamento giurisprudenziale nato
per contrastare la prassi dell’emissione di successivi prov-
vedimenti cautelari per nuovi fatti – reato, in prossimità
della scadenza dei termini di custodia cautelare; prassi
che aveva lo scopo di farne iniziare nuovamente la decor-
renza e prolungarne così artif‌iciosamente la durata (2).
Sul piano del diritto positivo, sopravvenne poi l’art.
2 della L. 28 luglio 1984, n. 398, che sostituiva l’art. 271
c.p.p. del 1930 e vi inseriva, tra l’altro, un terzo comma,
contenente la previsione (simile a quello che sarebbe sta-
to l’originario art. 297, comma 3, c.p.p. del 1988) che nel
caso di più provvedimenti cautelari la custodia cautelare
dovesse decorrere dal giorno in cui era iniziata l’esecuzio-
ne del primo provvedimento, se fossero stati emessi più
provvedimenti per lo stesso fatto, benché diversamente
circostanziato o qualif‌icato, ovvero per più reati commessi
in concorso formale.
Successivamente, l’art. 297, comma 3, del vigente c.p.p.
riprodusse sostanzialmente l’art. 271, comma 3, c.p.p. del
1930, estendendo la regola della retrodatazione, oltre all’i-
potesi già prevista dell’art. 81 comma 1 c.p. (concorso for-
male), alle ipotesi degli artt. 82, comma 2, e 83, comma 2,
c.p. (aberratio ictus e aberratio delicti plurilesive).
Tuttavia, rimase fermo il precedente orientamento giu-
risprudenziale che riconosceva la retrodatazione in tutti
gli altri casi di "contestazione a catena".
Infatti, anche nei casi non rientranti nelle previsioni
degli artt. 81 comma 1, 82 comma 2 e 83 comma 2 c.p.
continuava ad operare la retrodatazione, perché (come
si sosteneva) l’ingiustif‌icata scissione delle diverse conte-
stazioni con l’emissione "a catena" di successivi provvedi-
menti cautelari, nonostante i fatti contestati fossero noti
sin dall’inizio, doveva comportare conseguenze identiche
a quelle di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p. (a sua volta
identico all’art. 271, comma 3, dell’abrogato c.p.p.), e cioè
la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno
dell’esecuzione del primo provvedimento (3).
In tanto però poteva avere luogo la retrodatazione nei
casi non espressamente previsti dall’art. 297, comma 3,
c.p.p. in quanto gli indizi originariamente a disposizione
dell’autorità giudiziaria fossero già tali da consentire l’e-
missione di un unico provvedimento (4), con la precisa-
zione che la data in rapporto alla quale occorreva stabilire
se fossero stati acquisiti o no (tenuto conto anche del tem-
po necessario alla loro elaborazione) gli elementi posti a

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