Arresto facoltativo da parte di privati e arresto da parte della P.G. Su intervento di privati

AutoreGiuseppe Pavich
Pagine655-658

Page 655

È noto che il codice distingue, essenzialmente sulla base di valutazioni di gravità ed allarme sociale, le ipotesi di arresto obbligatorio e di arresto facoltativo (rispettivamente, artt. 380 e 381 c.p.p.). Il criterio è correlato, in linea generale, agli estremi edittali dei reati che legittimano ciascuna delle due ipotesi (primo comma dell'art. 380 e dell'art. 381); e, in via integrativa (al secondo comma di ciascuno dei due articoli in esame), all'individuazione tipizzata di specifiche ipotesi di reato che, pur non rientrando in detti limiti, siano nondimeno ritenuti tali da giustificare ugualmente l'obbligo, o la facoltà, di procedere all'arresto da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

I limiti edittali per ciascuna delle due ipotesi di arresto erano alquanto più bassi sotto il vigore del vecchio codice, ed erano modulati in modo ancor più aspro nell'ipotesi che fossero arrestati soggetti appartenenti a particolari categorie di delinquenti; mentre un'elencazione tipizzata di ulteriori reati legittimanti l'arresto, prevista unicamente per l'arresto facoltativo, consentiva addirittura di procedere all'arresto in flagranza in occasione di taluni reati contravvenzionali1 (previsione recentemente ripresa, in via eccezionale, per particolari reati2, ma oggi del tutto accantonata).

Così come era nel vecchio sistema, anche nell'attuale è poi consentito l'arresto da parte di privati, limitatamente alle ipotesi in cui l'arresto in flagranza è obbligatorio per la polizia giudiziaria, e nelle condizioni di cui all'art. 383 c.p.p.; e ciò nell'evidente intento del codice di affidare a chiunque il potere di intervenire per concorrere alla repressione di forme criminose particolarmente allarmanti, in base al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.3.

Tale strumento, peraltro, merita alcune riflessioni, con lo sguardo rivolto alla prassi.

È noto che, in altre e distinte ipotesi, tutt'altro che rare, la polizia giudiziaria procede all'arresto in seguito all'intervento di privati cittadini che hanno avuto diretta percezione del compimento del reato e, fermando l'azione del reo, lo hanno poi consegnato alle forze di polizia, all'uopo chiamate o sollecitate ad intervenire.

In questi casi, il problema della legittimità dell'arresto che, si badi, non è qualificabile come arresto da parte di privati, ma può atecnicamente definirsi come arresto da parte della P.G. su intervento di privati e riguarda quindi anche le ipotesi di arresto facoltativo, si pone allorquando la polizia giudiziaria non ha assistito alla sequenza criminosa e ne apprende dagli estranei intervenuti per bloccare l'autore del reato.

È, peraltro, da tenere presente che in alcune di queste ipotesi soccorre la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p. (soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, «dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima) nel momento in cui la polizia giudiziaria interviene.

A tale specifico riguardo, per ciò che riguarda la sussistenza della quasi flagranza nel caso di inseguimento da parte della persona offesa o di altre persone, la giurisprudenza ha chiarito che la polizia giudiziaria, per poter legittimamente eseguire l'arresto, deve intervenire quando la fuga o l'inseguimento non siano ancora cessati4 tale condizione quindi non si verifica se il privato, od anche la persona offesa, dopo l'inseguimento hanno fermato il soggetto attivo e solo in un momento successivo la polizia giudiziaria è intervenuta senza avere in precedenza assistito al fatto-reato, né preso parte all'inseguimento.

Deve comunque sussistere un diretto legame fra l'azione criminosa, o quanto meno la successiva fuga dell'autore del reato, e la percezione della stessa da parte delle forze di polizia legittimate ad eseguire l'arresto5.

Dirimente nel senso della legittimità dell'arresto è, invece, la scoperta sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima: si tratti della refurtiva, o di attrezzi che, in base a motivi oggettivi ed individuabili siano stati utilizzati nella realizzazione del reato, o che comunque colleghino in modo univoco il soggetto attivo alla condotta criminosa in modo tale che possa altrettanto univocamente desumersi che egli sia l'autore della stessa, e che - giova precisare - gli eventi (commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce) si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità6.

Dalle ipotesi da ultimo passate in rassegna va tenuta distinta quella dell'arresto da parte dei privati propriamente detto: facoltà...

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