Individuazione delle aree metropolitane per stipulare I contratti di locazione di natura transitoria

AutoreMarco Bertoncini
Pagine121-122

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Il canone dei contratti di locazione di natura transitoria è o libero o fissato sulla base di Accordi territoriali (ex art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431) stipulati fra organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. I comuni nei quali bisogna far ricorso ad un Accordo territoriale sono così individuati dall'art. 2, comma 2, del D.M. Infrastrutture-Economia 30 dicembre 2002 (in S.O. n. 59 alla G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003): «I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluoghi di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1». Nell'analogo e precedente decreto (Lavori pubblici-Finanze, 5 marzo 1999, in G.U. n. 67 del 22 marzo 1999) si leggeva (art. 2, comma 2): «I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1».

Come si vede il nuovo decreto è più corretto nell'individuazione delle aree metropolitane: nel primo decreto si scriveva «nelle undici aree metropolitane», rinviandone l'elencazione all'interno di una parentesi, quasi che esistessero «le» aree metropolitane in numero prefissato di undici. Il D.M. 30 dicembre 2002, invece, elenca nominativamente le aree metropolitane di proprio interesse, escludendone quindi altre eventuali. Rimangono le stesse undici, ma sono più puntualmente definite; così come, d'altronde, con maggior rispetto della lingua italiana si parla di «immobili ricadenti» in determinati comuni e non più, come nel D.M. del 1999, di «contratti... ricadenti» in individuati comuni.

Quali sono, però, i confini esatti delle aree metropolitane in questione? Il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. dell'ordinamento degli enti locali), prevede (art. 22, comma 1): «Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e...

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