Area cortilizia e destinazione a parcheggio

AutoreGino Terzago
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  1. - Per destinazione il cortile serve per dare aria, luce e veduta ai locali che vi si affacciano, per il passaggio a cose e persone, per il gioco dei bambini, per precario deposito di cose, per zone di svago o per copertura a locali sottostanti.

    La necessità di reperire aree per posteggiarvi autoveicoli ha comportato (e comporta) decisioni, da parte dell'assemblea condominiale - se tale spazio è comune - tendenti a dare alle stesse, destinazioni non consone a quelle per le quali sono state poste in essere. Da qui la necessità di individuare il tipo di deliberazione occorrente, cui applicare l'apposito quorum deliberativo.

    Anche dal punto di vista condominiale, il parcheggio può costituire, a seconda dei casi, una innovazione che muta la destinazione socio-economica del cortile (Trib. Roma 20 marzo 1965, in Riv. giur. edil. 1967, I, 48: «È contrario al disposto dell'art. 1102 c.c., in quanto alterazione della cosa comune ed impedimento agli altri condomini nell'uso normale della stessa, l'uso che un condomino voglia fare di un cortile di proprietà comune per adibirlo al transito diurno e notturno di veicoli nonché alla sosta degli stessi per le operazioni di carico e scarico di merci occorrenti al laboratorio di pasticceria da lui gestito, quando risulti che il cortile in questione sia normalmente adibito al transito delle persone che si recano al lavatoio dello stabile, che il comune intendimento dei condomini (dimostrato dalla inesistenza di un passo carrabile in corrispondenza della strada e dalla chiusura esistente tra l'androne dello stabile ed il cortile stesso) sia quello di non permettere il transito dei veicoli attraverso l'androne ed il cortile che, infine, stanti le dimensioni del cortile, non sarebbe possibile agli altri condomini di fare lo stesso uso della cosa comune), ovvero una semplice modalità d'uso conforme alla destinazione (Trib. Napoli 9 luglio 1966 in Riv. giur. edil. 1966, I, 1410: per effetto del principio di elasticità e, quindi, di adattabilità della destinazione delle cose comuni alle mutate esigenzePage 631 della vita moderna, anche l'uso di un cortile comune per il parcheggio degli autoveicoli dei condomini può ritenersi compreso tra le funzioni che il cortile è destinato ad assolvere. Tale diritto, non essendo individuale, ma collettivo, può essere limitato dall'assemblea dei condomini al fine di assicurare il miglior godimento delle cose comuni a tutti i partecipanti. Non può ritenersi lesiva del...

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