CIRCOLARE 23 aprile 2002, n. 593 - Adempimenti relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento)

Ai presidenti delle corti di appello

Ai procuratori generali presso le corti di appello

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia

Il regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002 ed entrera' in vigore il prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le disposizioni che disciplinano le modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, nonche' le modalita' con cui quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione. Con successivo regolamento adottato dalla Banca d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2002), sono state dettate le norme di dettaglio relative al funzionamento dell'archivio informatizzato.

Si ritiene opportuno segnalare gli adempimenti derivanti per gli uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale in oggetto, facendo riserva di indicare successivamente ulteriori profili di carattere tecnico, specificatamente attinenti alla trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei provvedimenti irrevocabili, nonche' alle modalita' di accesso da parte delle autorita' giudiziarie ai dati presenti nell'archivio informatizzato.

  1. Struttura dell'archivio.

    L'art. 1, secondo comma, del regolamento prevede che l'archivio e' costituito da una sezione centrale, presso la Banca d'Italia, con la funzione di ricevere i dati dai diversi soggetti che alimentano l'archivio, e dalle diverse sezioni remote collocate presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti le carte di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote costituiscono dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente dalla sezione centrale tutto il complesso dei dati che integra il contenuto dell'archivio.

    L'accesso ai dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorita' giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite le rispettive sezioni remote) in modo diretto (art. 13), ossia attraverso il collegamento istituito tra l'archivio medesimo e l'autorita' giudiziaria; tale collegamento e' in fase di predisposizione. E' opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati riguarda esclusivamente le funzioni istituzionali dell'autorita' giudiziaria; al contrario, l'accesso da parte dei soggetti interessati (ancorche' coinvolti in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria) dovra' avvenire a norma dell'art. 11 del regolamento.

    Va segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca d'Italia, nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio, (circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni lavorativi bancari (v. allegato al regolamento citato "Tempi di funzionamento").

  2. Dati contenuti nell'archivio.

    All'art. 2 del regolamento ministeriale e' dettata la disciplina relativa ai dati che devono essere inseriti nell'archivio. Va precisato che, essendo il contenuto dell'archivio gia' previsto dall'art. 10-bis del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto individua solo la tipologia dei dati che vanno ad integrare le diverse categorie...

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