CIRCOLARE 19 marzo 1999, n.66 - Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418

La legge 27 dicembre 1997, n 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha previsto all'art. 17, comma 10, che dal 1 gennaio 1999 siano demandate alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Il decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n.

418, emanato a norma della predetta disposizione, all'art. 6, comma 1, prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino a definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo".

Al riguardo; in stretta collaborazione con le regioni, al fine di consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento di tale innovazione, si e' convenuto con le medesime che per il 1999, periodo di transizione per il completo passaggio delle competenze a detti enti territoriali, i compiti, di seguito specificati, per i quali e' necessario utilizzare gli archivi gestiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, siano svolti da quest'ultimo. Resta inteso che le regioni che intendono provvedere in proprio a detti adempimenti, devono darne comunicazione alle competenti direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza, allo scrivente.

In particolare rimangono, per il solo 1999, a carico delle direzioni regionali delle entrate o degli uffici delle entrate, ove istituiti, le seguenti incombenze

  1. Esenzioni per disabili - legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

    In riferimento a tale tipologia, si precisa che le modalita' per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono quelle indicate nelle circolari n. 30/E del 27 gennaio 1998 e n. 186/E del 15 luglio 1998, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di detta esenzione restano di competenza delle direzioni regionali o, se istituiti, degli uffici delle entrate, che, all'atto dell'accettazione della richiesta trasmettono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente deve risultare fiscalmente a carico).

  2. Regime del pagamento delle tasse automobilistiche a favore delle imprese...

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