Arbitro Bancario Finanziario Di Roma Dec. 16 Settembre 2016, N. 7960
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giur MERITO
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
Nessuna delle opere elencate dal Consorzio risulta ap-
partenere a quelle indicate dalla legge. Le opere asseri-
tamente eseguite dal consorzio (fra l’altro smentito dalla
documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente)
risultano di competenza di altri Enti territoriali e, non
trattandosi di opere di bonifica, debbono gravare sulla
fiscalità generale. In ogni caso, anche se si trattasse di
opere di bonifica, non è dimostrato che esse apportino agli
immobili della ricorrente quel beneficio diretto, specifico,
concreto e incrementativo del valore che, secondo costan-
te giurisprudenza della Suprema Corte, può giustificare la
imposizione consortile.
Nel merito poi del “Piano di classifica per il riparto de-
gli oneri consortili” si osserva che lo stesso manca degli
elementi utili per consentire al contribuente di effettua-
re il necessario controllo sulla correttezza ed il quantum
dell’imposizione.
Il piano di classifica, redatto dalla società “EHS Srl”
di Bologna tratta di interessanti temi sulla bonifica (la
bonifica in Emilia-Romagna, la bonifica in provincia di
Piacenza, l’attività di bonifica e gli aspetti amministrativi
nel comprensorio ecc.) ma per quanto attiene al “riparto
spese consortili “ed alle “norme di applicazione” si limita
ad una mera definizione di zone del comprensorio (Area
di scolo meccanico-aree di scolo in canali di bonifica, aree
di regimazione) di calcolo di superficie scolante e di defi-
nizione di indici fisici (indice di scolo, indice altimetrico,
indice di urbanizzazione ecc.).
Il riparto delle spese di bonifica avviene attraverso
formule matematiche “in ragione di indici tecnici appros-
simativi e presuntivi del beneficio conseguibile alle cui
variazioni risultano correlate, seppur in modo imperfetto
e approssimato, le variazioni del beneficio presunto” (pag.
106 del Piano di Classifica)”.
A pag. 9 del Piano di classifica poi si afferma che “il con-
tributo da porre a carico di ogni singolo immobile deve es-
sere commisurato all’effettivo beneficio da esso consegui-
to, o conseguibile, dalle opere e dalla attività di bonifica”.
Questa affermazione non può che essere condivisa
dalla Commissione ma nel contempo non si può non os-
servare che nel caso in esame manca qualsiasi indicazione
sullo specifico e diretto beneficio derivante dalle opere del
Consorzio.
Non è sufficiente limitarsi a delle generiche indicazioni
catastali e a dei coefficienti fisici di natura generale (rife-
rito a zone omogenee) e non puntuale.
Si ritiene sia necessario individuare le opere di bonifi-
ca di cui hanno beneficiato gli immobili della ricorrente,
individuare il costo annuo totale sostenuto dal Consorzio,
la corretta applicazione dei criteri di riparto delle spese
consortili da parte del Consorzio onde dimostrare che i
ruoli di contribuenza per il calcolo del contributo di bo-
nifica sono corretti e separati dal contributo per l’attività
irrigua.
In sintesi mancano i presupposti di legittimità del tri-
buto e manca il concreto e chiaro sviluppo della quantifi-
cazione dello stesso.
Per quanto attiene al documento dal titolo “verbale ex
art. 391 sexies-septies c.p.p.”, si ritiene che lo stesso ab-
bia valore di mera dichiarazione di parte formulata sulla
base di una specifica e tassativa previsione del codice di
procedura penale che non può trovare applicazione nel
processo tributario.
Il ricorso va dunque accolto e la cartella impugnata va
annullata. Il Consorzio dovrà conseguentemente restitu-
ire alla ricorrente quanto frattanto eventualmente della
stessa versato. Sussistono giuste cause per compensare le
spese di giudizio, consistenti nella necessità di approfon-
dimento delle questioni trattate. (Omissis)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO DI ROMA
DEC. 16 SETTEMBRE 2016, N. 7960
PRES. MASSERA – EST. RUPERTO – RIC. X C. Y
Contributi e spese condominiali y Conto corren-
te condominiale y Accesso alla documentazione da
parte dei singoli condomini y Obbligo di esclusiva
richiesta all’amministratore y Esclusione y Obbligo
di preventiva richiesta all’amministratore y Sussi-
ste y Fattispecie.
. In tema di accesso alla documentazione relativa al
rapporto di conto corrente condominiale, il novellato
disposto dell’art. 1129 c.c. (così come modificato dalla
L. n. 220/2012) non prescrive un obbligo, in capo al con-
dòmino, di esclusiva richiesta all’amministratore, uni-
co legittimato a richiedere la documentazione, quanto
– piuttosto - di preventiva richiesta all’amministratore
stesso (Fattispecie nella quale il Collegio ha condanna-
to l’intermediario al rilascio della documentazione in
favore della ricorrente - a spese di quest’ultima e nei
limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B. – essendo sta-
to inutilmente assolto l’obbligo di preventiva richiesta
all’amministratore). (c.c., art. 1129; d.l.vo 1 settembre
1993, n. 385, art. 119) (1)
(1) Per completezza, si segnala che la decisione in parola, nonostante
si conformi ad altre pronunce sul punto assunte sempre dal Collegio
di Roma (cfr. dec. n. 8817/15 e dec. n. 691/15), si pone in contrasto
con quanto, invece, affermato in altre occasioni dallo stesso Arbitro
finanziario (cfr. Collegio di milano, dec. n. 400/14) nonchè dal Ga-
rante della Privacy (cfr., da ultima, la Newsletter del 23 aprile 2014
"Trasparenza e privacy nel condominio: i chiarimenti del Garante").
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente è proprietaria di una unità immobi-
liare inserita all’interno di un condominio.
Il conto corrente condominiale è acceso presso l’odier-
no resistente.
Parte ricorrente, dopo aver ripetutamente richiesto inva-
no all’amministratore di condomino la documentazione rela-
tiva agli estratti conto condominiali, ha rivolto la medesima
istanza alla resistente, che, tuttavia, ha riferito di non poter
evadere la richiesta della ricorrente per mancanza dei pre-
supposti di legittimazione attiva (essendo l’amministratore
l’unico legittimato a richiedere la documentazione in parola).
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