Arbitro bancario finanziario Collegio di Napoli 21 maggio 2013

Pagine704-704
704
giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
aRbitRo bancaRio finanziaRio
collegio di napoli
21 maggio 2013
pRes. QuadRi – est. gRiffi – Ric. (omissis)
Titoli di credito y Assegno bancario y Protesto y As-
segno emesso dal rappresentante su conto corren-
te intestato al rappresentato y Esplicitazione nel
titolo del rapporto di rappresentanza y Mancanza y
Conseguenze y Fattispecie relativa a protesto leva-
to nei confronti da amministratore di condominio.
. È legittimamente levato il protesto di un assegno nei
confronti dell’amministratore che l’ha sottoscritto (e
non del condominio al quale il conto è intestato) dato
che la f‌irma di traenza apposta dal rappresentante
senza spendere il nome dell’ente rappresentato, né
menzionare il rapporto di rappresentanza, è inidonea a
vincolare l’ente ed esporre conseguentemente il sotto-
scrittore al protesto. (c.c., art. 1388; r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736, art. 14; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736,
art. 62) (1)
(1) Nello stesso senso vi veda la recente Cass. civ. 12 novembre 2013,
n. 25371, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed La Tribuna, secondo cui, in
tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un
conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere ele-
vato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello
che risulta dalla f‌irma di emittenza o di traenza. Ne consegue che,
ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente atte-
stanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve
essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi
contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della
sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico
di chi lo abbia sottoscritto. In applicazione del menzionato principio,
la S.C. ha quindi rigettato il ricorso proposto da un amministratore
di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del
protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto
corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza
specif‌icazione della propria qualità.
fatto
Il ricorrente, amministratore di un condominio, emet-
teva il 27 giugno 2012 un assegno di € 1.010,00 a valere
sul c/c intestato al condominio stesso presso la resistente.
A causa del difetto di provvista sul conto, l’intermediario
procedeva alla levata del protesto nei confronti del ricor-
rente, f‌irmatario del titolo, con conseguente iscrizione del
nominativo presso l’archivio protesti gestito dalla Camera
di Commercio. In sede di reclamo - e di successivo ricorso
- il ricorrente contestava la legittimità del protesto e della
iscrizione, ritenendo che gli stessi avrebbero dovuto essere
eseguiti a carico del condominio; segnalava, poi, che l’as-
segno era stato, comunque, se pur tardivamente, pagato.
Il ricorrente chiedeva, quindi, a questo ABF di disporre la
revoca dell’iscrizione del proprio nominativo nell’archivio
protesti, e il risarcimento dei danni da determinarsi in via
equitativa. L’intermediario resistente, con controdeduzio-
ni del 27 marzo 2013, sosteneva di aver legittimamente
levato il protesto nei confronti del f‌irmatario del titolo,
non avendo questi dichiarato di agire “in nome e per con-
to” del condominio; che il pagamento tardivo dell’assegno
non poteva avere alcun effetto sul protesto; e che, in ogni
caso, legittimata passiva della domanda di cancellazione
del nominativo del ricorrente dal registro dei protesti era
la competente Camera di Commercio. Concludeva, quindi,
chiedendo a questo ABF di rigettare il ricorso.
diRitto
In primo luogo, il Collegio rileva di non essere compe-
tente a provvedere sulla richiesta di cancellazione del no-
minativo del ricorrente dal registro protesti, essendo legit-
timata passiva di tale domanda la Camera di Commercio
(ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 12 febbraio 1955 n. 77),
la quale non rientra tra i soggetti tenuti ad aderire alla
procedura prevista dall’art. 128 bis del TUB (Collegio ABF
di Roma, decisione 80/12). La domanda di risarcimento
del danno va, invece, rigettata, ritenendo il Collegio le-
gittima la levata del protesto nei confronti del ricorrente.
Infatti, per il principio di letteralità dei titoli di credito,
la f‌irma di traenza apposta dal rappresentante senza
spendere il nome dell’ente rappresentato, né menzionare
il rapporto di rappresentanza, è inidonea a vincolare l’ente
ed espone conseguentemente il sottoscrittore al protesto
(cfr. Tribunale Trani 16 luglio 2005; Cass. 16 aprile 2003
n. 6006). Né dal pagamento tardivo dell’assegno, addotto
assai genericamente dal ricorrente, derivano conseguenze
sulla legittimità del protesto. L’operato della banca resi-
stente non appare, quindi, censurabile, atteso che essa,
rilevando la mancanza di contemplatio domini, ha corret-
tamente levato protesto nei confronti dell’amministratore
che l’ha sottoscritto e non del condominio al quale il conto
era intestato. (Omissis)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT