Arbitraggio e perizia contrattuale nelle clausole Price Adjustment ed Earn Out

AutoreFrancesco L. Gambaro
Pagine93-131
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2014
Arbitraggio e perizia contrattuale
nelle clausole Price Adjustment ed Earn Out
di Francesco L. Gambaro
SOMMARIO: 1. Introduzione, limiti della ricerca. – 2. Standardizzazione dei modelli
contrattuali: alcune criticità. – 3. Origine delle clausole post closing adjustment ed
earn out. – 4. Controversie originate dall’attuazione (mancata) delle clausole in esa-
me, brevi cenni al sistema anglosassone. – 5. La complessa articolazione ed attuazio-
ne delle clausole earn out. – 6. La prassi prevalente in Italia: la soluzione delle con-
troversie adata a perito od arbitratore? – 7. La prassi prevalente in Italia: possibile
fraintendimento del modello. – 8. Conclusione.
1. L’ingresso dei fondi di private equity nel mercato delle così dette mergers &
acquisitions (M&A) ha comportato la creazione e la costruzione di schemi nanzia-
ri molto articolati, che hanno profondamente inciso sulla struttura dei contratti
aventi ad oggetto acquisizioni e dismissioni. L’esperienza dei fondi di private equity
ha preso avvio ed ha incontrato un inarrestabile sviluppo nei paesi di common law.
Non stupisce dunque che gli avvocati, nella maggior parte dei paesi sviluppati, inca-
ricati di redigere il contratto di acquisizione/dismissione di società e/o di aziende,
cerchino di utilizzare precedenti che si suppongono collaudati ed esaustivi della
materia che, con il contratto appunto, deve trovare il proprio regolamento. Da tem-
po, trova largo spazio, infatti, l’abitudine di utilizzare, nella predisposizione dei con-
tratti, ed in particolare delle clausole, di cui, qui, vorrei brevemente occuparmi,
modelli di chiara origine anglosassone ed in particolare nord americana. Non vedo
alcunché di nocivo in tale prassi, parafrasando (ma non condividendo) un mito
dell’american business potremmo dire che ciò che è buono in America è buono nel
mondo intero. Queste note non prenderanno in considerazione l’intero assetto dei
contratti di acquisizione/dismissione, su tale tema esiste una abbondante letteratu-
ra1, ma vorrei concentrarmi solamente sulle clausole dedicate alla risoluzione di ta-
lune controversie vertenti sull’ammontare dell’eventuale revisione del prezzo pattu-
1 Tra i recenti: G.Bernini, Acqusizioni di Società e Determinazione del Prezzo, in I contratti del Commercio,
dell’Industria e del Mercato Finanziario a cura di F. Galgano, Utet Torino 1995;. P. Montalenti, La Compra-
vendita di Partecipazioni Azionarie in Studi in onore di Rodolfo Sacco tomo II, 778, Milano 1994; A. Tina,
Il Contratto di acquisizione di Partecipazioni Azionarie, Giurè Milano 2007; M. E. S. Frankel, Mergers and
Acquisitions Basics, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, 2005; C. D’Alessandro, Compravendita di parte-
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ito nel contratto in via provvisoria o semplicemente indicato e soggetto a successiva
verica ed aggiustamento. Ovviamente diversi ordinamenti giuridici approntano
diverse soluzioni per l’accertamento della disciplina applicabile alla clausole di revi-
sione del prezzo, successiva alla conclusione del contratto, e le decisioni adottate
dalle corti chiamate a giudicare della validità ed applicazione delle medesime non
sono sempre compatibili con l’adozione di un unico modello valido in ogni parte
del mondo. Mi sembra, infatti, che la prassi di adottare schemi contrattuali “alieni2,
al di la dell’entusiasmo per il modello anglosassone, che pur condivido, dovrebbe
sempre essere accompagnata da un’attenta valutazione dell’utilizzo del modello nel
contesto del nostro ordinamento giuridico e, comunque in ordinamenti diversi da
quello di common law. Ora, a mio avviso, proprio le clausole contrattuali che sono
oggetto di queste note possono costituire un buon esempio di ricezione acritica di
strumenti pensati ed elaborati per un diverso ordinamento e, soprattutto ritagliati
su un procedimento giudiziale molto lontano dalla nostra esperienza.
L’assioma secondo cui le soluzioni ed i modelli elaborati in America ed in Inghil-
terra meglio interpretano i bisogni di un mercato evoluto e globalizzato e, dunque,
sarebbero suscettibili di universale applicazione, nasce probabilmente dalla consta-
tazione che la lingua inglese si è imposta a livello mondiale come la lingua dell’inter-
national business. Non si tratta solo di una questione linguistica: in sede di contratto
internazionale, si assiste ad una certa “tipizzazione” degli schemi contrattuali. Men-
tre, da un lato, sempre più si aerma la tendenza alla “delocalizzazione”3 del contrat-
to e cioè a renderlo in qualche modo indipendente da uno specico ordinamento,
dall’altro lato e conseguentemente si tende ad assumere ed utilizzare modelli di
contratto mutuati da precedenti elaborati dalla prassi anglosassone, vagliata attenta-
mente dalla giurisprudenza, sia inglese che americana, che, notoriamente, tende,
nell’interpretazione del contratto, a privilegiare le clausole espresse nel contratto
stesso, senza pretendere di integrare o completare la volontà delle parti, salvo, in
talune limitate ipotesi, utilizzare eventuali norme suppletive contenute in taluni,
abbastanza recenti, statutes. Il sistema di “common law”, infatti, non consente, alme-
no in linea di principio, al giudice od all’arbitro di integrare la volontà delle parti
facendo riferimento a norme di legge che o si sostituiscono a quanto pattuito ed
espressamente dedotto in contratto o che sarebbero chiamate a colmare lacune del
cipazioni Sociali e Tutela dell’Acquirente, Giurè, Milano 2003; oltre al classico Acquisizioni di Società e di
Pacchetti Azionari a cura di Bonelli e De André, Giurè, Milano 1990
2 Per una disamina del signicato dell’espressione: cfr. G. De Nova: Il Contratto Alieno Giappichelli Editore
Torino 2008.
3 Cfr tra i molti: U. Draetta, R. Lake e V. Nanda, Breach and Adaptation of International Contracts. An intro-
duction to Lex Mercatoria. Butterwords USA 1992. F. Galgano, Lex Mercatoria. Il Mulino 2001. M. Resci-
gno, Lex Mercatoria, in XXI Secolo – Treccani.
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medesimo, ricorrendo a norme suppletive applicabili nel silenzio delle parti: judges
are not called upon to write the contract for the parties4. Senza pretendere di descrivere
e, tanto meno, di approfondire il sistema nord americano, mi limito a richiamare
quanto scrive il giudice Noble della Delaware Chancery Court nella opinion emessa
nel caso Matria Healthcare, Inc v. Coral SR, LLC5: “In construing contracts, the fun-
ction of the Court is to ascertain the shared intentions of the contracting parties when
they entered into their agreement. e rst level of analysis is deceptively simple: give the
words chosen by the parties their ordinary meaning. …….e words, when fairly read
and given their ordinary meaning, lead to a result that the Court cannot believe is what
reasonable parties would have intended. …….e result reached here is, in large part,
unpalatable; it is the product, however, of words chosen by sophisticated parties who
drafted a complex and comprehensive agreement. More importantly, it is not for some
judge to substitute his subjective view of what makes sense for the terms accepted by the
parties.” È ben noto come quanto sinteticamente descritto dal giudice Noble sia il
generale atteggiamento delle corti americane in tema di interpretazione del contrat-
to. Il rispetto per le parole usate dalle parti nella redazione del contratto rende i
modelli anglosassoni molto utilizzati in sede internazionale, ove le parti tendono a
dare una regolamentazione il più possibile completa ed esaustiva all’assetto di inte-
ressi dedotto in contratto, nell’assunto che il giudice o l’arbitro, pur appartenenti ad
ordinamenti diversi, si conformino al medesimo principio interpretativo. Infatti ne-
gli Stati Uniti un lodo arbitrale che si discosti dal canone interpretativo sopra richia-
mato, può essere dichiarato nullo. È quanto accaduto, ad esempio, nel caso Norman
Katz v. Herbert Feinberg deciso dalla US District Court of the Southern District, New
Yor k City e confermata in appello.6 Tra le parti viene stipulato uno share purchase
agreement in cui si prevede che il “Final Share Price” sia determinato da “Buyer’s
Accountants” e che la loro determinazione sia “nal and binding on Seller and Buyer
and shall not be subject to any appeal, arbitration, proceeding, adjustment or review of
any nature whatsoever”, il contratto prevede, inoltre, una generale clausola di risolu-
zione delle controversie mediante arbitrato. Insoddisfatto del risultato cui erano
pervenuti gli esperti contabili, il venditore promuove l’arbitrato per farne annullare
la determinazione. Gli arbitri gli danno ragione e annullano la determinazione del
Final Share Price indicata dagli Accountants. Il compratore impugna il lodo presso il
tribunale competente, il quale lo annulla osservando che le parti avevano convenuto
la determinazione degli “Accountants” come denitiva e non impugnabile e che,
pertanto, gli arbitri hanno ecceduto la propria “authority” nel rivedere la determina-
4 Cfr. F. Bortolotti: Diritto dei Contratti Internazionali, Padova 1997 pag. 108 e ss.
5 Matria Healthcare Inc v. Coral SR LLC Delaware Chancery Court C. A. No. 2513 – N March 1, 2007.
6 Norman Katz v. Herbert Feinberg U.S. Court of Appeal Second Circuit April 26, 2002 (SDNY 2002)

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