Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

    Art. 4.

  4. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 5.

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 giugno 2004

    CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI...

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