DECRETO 4 febbraio 2011 - Decadenza della societa'' Aquilia S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. (11A01775)

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3140 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Aquilia S.r.l. nei locali siti in via Nizzeti, 50/51 - Tremestieri Etneo (CT);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «...revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;»;

Vista la nota prot. n. 2010/38874/Giochi/SCO del 22 ottobre 2010 con la...

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