D.P.R. 2 Aprile 2009, n. 59, le norme di maggiore interesse per gli immobili

AutoreA cura di Confedilizia Ufficio studi
Pagine507-508

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Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 2 aprile 2008,n. 59 («Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia») sono entrate in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico. Norme – come precisa lo stesso provvedimento – che trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni regionali. Di seguito si segnalano i contenuti delle disposizioni di maggior interesse.

ART. 4, COMMA 6, LETT. F)

La norma prevede che, «nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza», sia rimessa «alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione di cui al comma 25» del decreto in argomento. Si tratta della relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico di cui alla L. 10/91, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Alle stesse autorità la disposizione in parola rimette anche ogni valutazione circa l’ipotesi che tale relazione «possa essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità» prevista, allo stato, dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (sicurezza impianti).

ART. 4, COMMA 9

La norma si occupa della dismissione dell’impianto centralizzato, in particolare prevedendo, per specifiche categorie di edifici (vedi infra), che sia «preferibile» il mantenimento di tale impianto, laddove esistente. Viene superata, quindi, la disposizione in prima lettura approvata dal Consiglio dei Ministri, che prevedeva il divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi.

Immobili interessati

Tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,n. 412.

Occorre anzitutto chiarire il riferimento alle categorie E1 e E2.

Secondo l’art. 3, comma 1, D.P.R. 412/93 rientrano nella categoria E1 gli edifici «adibiti a residenza e assimilabili», e cioè: 1) le «abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme»; 2) le

abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria...

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