D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
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Arch. loc. e cond. 5/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Regolamento recante definizione
dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, con-
trollo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la pre-
parazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
149 del 27 giugno 2013).
1. (Ambito di intervento e finalità). 1. Il presente decreto defini-
sce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, con-
trollo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la prepara-
zione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonchè i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qua-
lificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: “decreto
legislativo”.
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all’edilizia
pubblica e privata.
2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, e nell’Allegato
A del decreto legislativo.
3. (Valori massimi della temperatura ambiente). 1. Durante
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la
media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei sin-
goli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve
superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione
estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate
nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare,
non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli
edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti
entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti
che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e as-
similabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonchè le strutture protette per l’assistenza e il recu-
pero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limi-
tatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento
medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diploma-
tiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili
condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe
motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui
ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla
specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di
detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e
assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai
limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e
2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano tem-
perature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale
degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utiliz-
zabile in altro modo.
4. (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizza-
zione invernale). 1. Gli impianti termici destinati alla climatiz-
zazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, du-
rante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi
di temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche
in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non
ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun
giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonchè alle strutture protette per l’assistenza ed il re-
cupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organiz-
zazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condomi-
niali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente
alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei
seguenti casi:
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