IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, e successive modificazioni, sull'istituzione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
L'annesso regolamento, composto di sei articoli e vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ha effetto dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 99. - VALENTINI