DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1956, n. 1666 - Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato dei Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951

Coming into Force31 Marzo 1957
Enactment Date02 Dicembre 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/03/16/056U1666/CONSOLIDATED/20130330
Published date16 Marzo 1957
Official Gazette PublicationGU n.70 del 16-03-1957
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, relativa alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta: Articolo unico.

E' approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1957

Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 108. - CARLOMAGNO

Regolamento art VII Convenzione fra Paesi del Trattato del Nord Atlantico

Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate.

Art 1

La facolta' di rinunciare al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951 fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, e' esercitata secondo le disposizioni seguenti.

Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera b) della predetta Convenzione sono dirette al Ministro per la grazia e giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il piu' vicino Tribunale. Questi le inoltra, con un rapporto informativo, al Procuratore generale che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso.

Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione alla Procura della Repubblica od al pretore competente per il procedimento.

Il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento.

Tale richiesta non puo' essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado.

Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione.

In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso che il...

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