REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1045 - Approvazione del regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione

Coming into Force23 Agosto 1940
Published date08 Agosto 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/08/08/040U1045/ORIGINAL
Enactment Date02 Maggio 1940
Official Gazette PublicationGU n.185 del 08-08-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Veduta la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1269, con la quale venne data piena ed intera esecuzione nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani alle norme sancite nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aia il 12 aprile 1933-XI;

Veduto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356 e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, composto di 56 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Carte dei conti, addi' 4 agosto 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 424, foglio 9. - Mancini

Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione

Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione

CAPO I ordinamento generale del servizio.
Art 1

Il servizio di polizia sanitaria dell'aeronavigazione ha per oggetto:

di vigilare per quel che concerne l'igiene e la sanita' pubblica, sugli aeroporti e sugli aeromobili che vi stazionano nonche' sugli arrivi e sulle partenze per la via dell'aria;

di provvedere alla difesa contro la trasmissione delle malattie infettive che possono diffondersi per mezzo degli aero-mobili, delle persone o delle cose imbarcatevi;

di eseguire e fare osservare quanto prevedono in merito le leggi in vigore, il presente regolamento, nonche' le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art 2

Il servizio di polizia sanitaria della aeronavigazione dipende dal Ministero dell'interno, con il concorso dei Ministeri dell'aeronautica e delle finanze, e ne curano il disimpegno i Prefetti a mezzo di apposito personale tecnico appartenente ai ruoli della Sanita' pubblica o di sanitari competenti all'uopo delegati dal Ministero dell'interno.

Negli aeroporti che hanno maggiore importanza per l'intensita' del traffico, per la situazione geografica, per i frequenti rapporti commerciali con localita' colpite da malattie esotiche, il servizio di polizia sanitaria di cui al presente regolamento sara', di regola, disimpegnato da funzionari tecnici di ruolo dell'Amministrazione della sanita' pubblica.

Negli idroscali, in prossimita' dei quali esiste un ufficio di sanita' marittima, il servizio stesso sara' disimpegnato, di regola, dai medici di porto addetti all'ufficio predetto.

Negli aeroporti di minore importanza e comunque tutte le volte che non sia presente il personale di ruolo, le visite e le altre incombenze tecnico-sanitarie di cui sopra saranno affidate a medici delegati di aeroporto.

Art 3

In ogni aeroporto devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze di sanita' emesse dal Ministero dell'interno relative all'applicazione di misure di polizia sanitaria dell'aeronavigazione.

CAPO II Dei medici di aeroporto.
Art 4

Ai sensi del presente regolamento, medico di aeroporto e' il sanitario cui sono devolute le funzioni di medico addetto alla polizia aeroportuale.

I medici di aeroporto hanno qualita' e veste di ufficiali sanitari governativi e come tali vigilano sulle condizioni igieniche dell'aeroporto e degli aeromobili che vi stazionano. Essi hanno l'obbligo di vigilare su l'adempimento di tutti i provvedimenti igienico-sanitari nell'aeroporto e di provvedere alle visite ed alle ispezioni necessarie ai fini del presente regolamento e delle ordinanze del Ministero dell'interno, o che fossero disposte dal Prefetto o richieste dal Comando o Direzione civile dell'aeroporto.

Essi assistono il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto nella esecuzione dei provvedimenti sanitari di carattere profilattico; informano immediatamente il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto e il medico provinciale di qualsiasi fatto che possa interessare la pubblica salute, verificatosi nell'aeroporto stesso o a bordo degli aeromobili, proponendo i provvedimenti necessari.

Nei casi straordinari di un pericolo imminente hanno facolta' di ordinare, sotto la propria responsabilita', le misure di urgenza ritenute indispensabili ai fini della tutela della pubblica salute riferendone immediatamente al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto e al Medico provinciale.

I medici di aeroporto redigono un verbale di ogni accertamento in confronto degli aeromobili in arrivo, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, nonche' le misure adottate.

Essi debbono, inoltre, istruire il personale del Comando o della Direzione civile dell'aeroporto, addetto ai servizi sanitari, nelle operazioni di disinfestazione ed in genere di profilassi alle quali potra' essere adibito.

Nel disimpegno delle loro mansioni i medici di aeroporto possono essere coadiuvati da una o piu' guardie di sanita', a seconda dell'importanza del traffico aereo dell'aeroporto.

Art 5

Il medico di aeroporto ha sempre facolta' di circolare a qualunque ora nell'aeroporto e di accedere negli aeromobili in arrivo o in partenza e in quelli stazionanti nell'aeroporto, per assicurarsi delle condizioni igieniche dell'aeromobile e del carico e dello stato di salute dei passeggieri e dell'equipaggio pur evitando che, per tali motivi, abbiano a verificarsi non indispensabili ritardi nello svolgimento del traffico aereo.

I comandanti degli aeromobili sono tenuti a fornire al medico di aeroporto tutte le notizie, informazioni e indicazioni che possono occorrergli, ed agevolare, con i mezzi a loro disposizione, l'espletamento del suo compito.

Art 6

I medici di aeroporto sono tenuti a prestare la loro opera per il servizio di pronto soccorso e di assistenza sanitaria previsto nell'art. 10 del Regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, in tutti i casi in cui il servizio stesso non sia affidato ad apposito personale dipendente dal Ministero dell'aeronautica.

Art 7

Nel caso di arrivi di aeromobili con a bordo cadaveri di persone decedute durante il volo il medico di aeroporto, dopo avere accertato il decesso e la causa presumibile, adottera' le eventuali opportune misure di profilassi e, se del caso, proporra' l'autopsia. Provvedera', inoltre, a stendere apposito verbale e suggerira', al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto le modalita' da seguire per il condizionamento della salma ai fini profilattici.

Analoghi provvedimenti saranno adottati nel caso di decessi nell'ambito dell'aeroporto di persone in arrivo, in sosta o in partenza o fra il personale in servizio presso l'aeroporto.

Art 8

La visita medica dei passeggeri e dell'equipaggio ed in generale le ispezioni sanitarie agli aeromobili sono gratuite. Cosi' pure e' gratuito il rilascio di certificati individuali o collettivi attestanti le misure sanitarie a cui aeromobile e persone trasportate sono state sottoposte.

I compensi spettanti ai medici di aeroporto, siano essi di ruolo o delegati, per il servizio di polizia sanitaria, non possono far carico al comando dell'aeromobile.

Le spese relative alle prestazioni di pronto soccorso e quelle per misure profilattiche per le aerodine sono a carico degli esercenti le linee di...

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