DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1959, n. 1363 - Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta

Coming into Force08 Aprile 1960
Enactment Date01 Novembre 1959
Published date24 Marzo 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/03/24/059U1363/CONSOLIDATED/20030616
Official Gazette PublicationGU n.72 del 24-03-1960
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 1 ottobre 1931, n. 1370, col quale fu approvato il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta;

Visto il decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Ritenuta l'opportunita', nei riguardi tecnici e ai fini della miglior tutela dell'incolumita' pubblica, di modificare le norme contenute nel predetto regolamento;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art 2.

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1370.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 12. - VILLA

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)

PREMESSA. - Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m. La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici potra' tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza.

Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente decidera' caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare.

L'autorita' militare dovra' essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'opera.

PARTE PRIMA Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio CAPITOLO I PROGETTI
Art 1. - Progetto di massima

I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare.

Una copia di detti progetti e' trasmessa dall'ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perche' venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.

Copia del progetto di massima e' trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio civile, anche alla autorita' militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza.

Art 2. - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati dall'ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati:

a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneita' della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' dei pendii e delle opere interessate dall'invaso, considerate anche le eventuali caratteristiche sismiche della zona;

c) relazione idraulica che indichi come e' stata stabilita la portata di massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali nonche' sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare per la costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati;

e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;

f) calcoli di stabilita' e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche su modello;

g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello sbarramento durante la costruzione e l'esercizio;

h) corografia in scala non inferiore a 1: 100.000 con indicazione del bacino Imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio stesso;

i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1: 5.000;

l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1: 500 oppure 1: 200, a seconda delle caratteristiche dell'opera, con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la presa, per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante la costruzione); disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti, delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, cosi' da fornire un quadro completo dello sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.

Per gli sbarramenti di minore importanza puo' essere omesso, a giudizio dell'ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.

La relazione tecnica generale indichera' come sara' provveduto per il comodo e sicuro accesso all'opera, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, cosi' da consentirne la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per serbatoi di particolare importanza sara' in massima necessaria una rotabile...

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