DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 545 - Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382

Coming into Force30 Settembre 1986
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date18 Luglio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/09/15/086U0545/CONSOLIDATED/20100508
Published date15 Settembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.214 del 15-09-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'annesso regolamento di disciplina militare, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

SPADOLINI, Ministro della difesa

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e

giustizia

VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1986

Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 50

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Regolamento di disciplina militare

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

Art. 1.

Il militare

  1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate

    volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva.

  2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce

    ai cittadini. Egli e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e

    responsabilita' nonche' a limitazioni nell'esercizio di taluni

    diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.

    Art. 2.

    La disciplina militare

  3. La disciplina del militare e' l'osservanza consapevole delle

    norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti

    istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano.

    Essa e' regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

  4. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono

    determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore,

    le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilita'. Da cio'

    discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

  5. Il militare osserva con senso di responsabilita' e consapevole

    partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai

    rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

    Art. 3.

    I rapporti gerarchici

  6. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie:

    1. ufficiali;

    2. sottufficiali;

    3. militari di truppa.

  7. La tabella riportata nell'allegato A indica la successione

    gerarchica e la corrispondenza delle denominazioni dei gradi.

    Art. 4.

    La subordinazione

  8. La subordinazione e' il rapporto di dipendenza determinato

    dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento

    dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello dell'obbedienza.

    Art. 5.

    L'obbedienza

  9. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e

    leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato.

  10. Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti

    dalla legge e dal successivo art. 25.

    Art. 6.

    Il giuramento

  11. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della

    bandiera e del comandante del corpo; deve essere rinnovato ad ogni...

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