DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1982, n. 378 - Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Coming into Force08 Luglio 1982
Published date23 Giugno 1982
Enactment Date03 Maggio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/23/082U0378/CONSOLIDATED/20000812
Official Gazette PublicationGU n.170 del 23-06-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1982

Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 11

Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RACCOLTA, ACCESSO, COMUNICAZIONE, CORREZIONE, CANCELLAZIONE, ED INTEGRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI, REGISTRATI NEGLI ARCHIVI MAGNETICI DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 1 aprile 1981, N. 121.

Art 1

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e gli altri Corpi di polizia di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, forniscono all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6, lettera a), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 della legge stessa, tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita', ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio in medesimo.

La raccolta dei dati suddetti e' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attivita' della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.

Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione, alla cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in ogni caso svolgersi nel piu' rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui e' consentita la raccolta.

Art 2

Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte dal centro elaborazione dati.

Tutte le attivita' affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono effettuate sotto la responsabilita' dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative competenze che sara' operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sara' indicato il componente della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che in caso di assenza o di impedimento puo' sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione nella presidenza della stessa commissione tecnica.

Titolo I PROCEDURE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
Art 3

Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere acquisiti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse categorie inerenti, rispettivamente:

  1. gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti delle forze di polizia;

  2. i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), particolarmente riservati, che attengono alla lotta contro la criminalita' comune ed organizzata nonche' alla lotta contro il terrorismo e l'eversione.

La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative categorie di dati e di informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Il medesimo ufficio provvede altresi' a classificare le procedure stesse in diversi livelli, ai fini dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.

Nell'attivita' di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo, l'ufficio deve, tra l'altro, tener conto delle diverse finalita' specificate nell'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

Art 4

I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze di polizia che immettono le informazioni ed i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere conservati fino alle scadenze determinate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti originali.

I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della conservazione dei documenti.

La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all'art. 3, lettera a), del presente decreto puo' essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalita' stabilite dalla commissione di cui al primo comma ed approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.

Art 5

I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sull'attivita' di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente art. 3, di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresi', responsabili dell'esatta rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo le modalita' stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.

Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi a quelli loro comunicati.

La stessa responsabilita' incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaboratori gestiti dalle forze di polizia, operanti...

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