DELIBERAZIONE 9 marzo 2005 - Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.Aper l'anno 2005(Deliberazione n1/05/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44; Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»; Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003; Vista la delibera n. 3/04/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004; Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di riferimento per l'anno 2005 in data 29 ottobre 2004; Vista la lettera di Telecom Italia S.p.A. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

Viste le lettere di Telecom Italia S.p.A. del 29 ottobre 2004 e dell'11 febbraio 2005, con le quali la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' la messa in atto di promozioni sulle proprie offerte wholesale; Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il Codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati aifini del suddetto regolamento»; Considerato che nel Codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»; Ritenuto alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate che la valutazione con eventuali modifiche dell'Offerta di riferimento 2005 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni; Ritenuto necessario procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell'Offerta di riferimento 2005, il cui esame risulta semplificato alla luce dell'introduzione del sistema di network cap e dei dati di costo a disposizione dell'Autorita', rimandando a specifici procedimenti la valutazione delle condizioni tecniche e di fornitura di alcuni dei servizi inclusi nell'Offerta medesima, tenuto anche conto dei procedimenti in corso di svolgimento e relativi alle analisi dei mercati relativi ai contenuti dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia;

Considerato quanto segue

  1. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n.

    3/03/CIR

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%; B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%; C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%; D) servizi accessori: IPC-IPC.

  2. La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2004 (calcolata a partire da giugno 2003) ed utilizzata dall'Autorita' nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e' pari al 2,20%. Tale indice, in coerenza con quanto gia' adottato nel corso delle verifiche per le Offerte di riferimento relative agli anni 2003 e 2004, e' stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

  3. Nel corso del procedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento 2004 l'Autorita' aveva rilevato una variazione del valore del paniere D del -0,03% in luogo della riduzione obiettivo dello 0%.

    Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 3/04/CIR Telecom Italia ha modificato i prezzi del paniere dei servizi D per il secondo semestre 2004 intervenendo sui contributi di attivazione CPS ed ULL e di qualificazione xDSL. Telecom Italia ha anche provveduto ad allineare ai valori del 2003 i prezzi dei seguenti servizi a valore nullo

    contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s; contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA); contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL; contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access)

    contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access).

    L'effetto di tali variazioni e' una riduzione complessiva del valore del paniere rispetto ai...

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