LEGGE 14 aprile 1956, n. 308 - Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione

Coming into Force18 Maggio 1956
Published date03 Maggio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/05/03/056U0308/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date14 Aprile 1956
Official Gazette PublicationGU n.107 del 03-05-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la, Societa' per azioni "R.A.I.-Radio Televisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 20 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

Art 2.

L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntiva) dovra' essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.

Art 3.

All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.

Art 4.

L'unito atto aggiuntivo sara' registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 aprile 1056 GRONCHI SEGNI - BRASCHI MEDICI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO

Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952

Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizioni e di televisione.

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da una parte, e la R.A.I.-Radiotelevisione italiana, - Societa' per azioni, dall'altra;

premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. i servizi di radio-audizione e di televisione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale;

premesso che nella detta Convenzione e' prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale e' il caso del Territorio di Trieste;

considerata la...

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