DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962, n. 1703 - Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948, stipulato il 30 marzo 1962, tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri e la R.A.I. TV, per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero

Coming into Force11 Gennaio 1963
Enactment Date05 Agosto 1962
Published date27 Dicembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/12/27/062U1703/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.329 del 27-12-1962
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, con il quale le attribuzioni in materia di stampa e di radio sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 della Convenzione con l'Ente R.A.I. per la ricostruzione del Centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132;

Vista la convenzione 26 gennaio 1952, per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione e televisione circolari e del servizio di telediffusioni su filo, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Ritenuta la necessita' di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione sia in lingua italiana che nelle lingue estere dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo alla convenzione 7 maggio 1948, stipulato in data 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni, e l'Ente R.A.I. Radiotelevisione italiana, per la gestione da parte della R.A.I. del servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registro alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 87. - VILLA

Regolamento

Regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero

Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di radio, assolte dal Servizio informazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, in relazione alle Convenzioni stipulate il 7 maggio 1948 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132) e il 26 gennaio 1952 (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180), ed alle intese raggiunte con lettera in data 26 marzo 1962 e 28 marzo 1962, circa la gestione da parte della R.A.I, del Servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte, si conviene quanto segue:

1)...

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