LEGGE 22 maggio 1971, n. 348 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania

Coming into Force29 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/06/14/071U0348/ORIGINAL
Published date14 Giugno 1971
Enactment Date22 Maggio 1971
Official Gazette PublicationGU n.148 del 14-06-1971 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' approvata, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Campania nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

TITOLO I LA REGIONE
Art 1. - Costituzione della Regione

La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indivisibile, e' ente autonomo secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.

Art 2. - Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio della provincia di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La citta' di Napoli e' il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art 3. - Autonomia, partecipazione e decentramemto

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini.

La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attivita' politica, economica e sociale della comunita' regionale.

La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.

La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attivita' legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del piu' ampio decentramento.

TITOLO II OBIETTIVI DELLA REGIONE
Art 4. - Obiettivi e finalita'

La Regione, nel quadro del precetto costituzionale, che pone il lavoro a fondamento dell'ordinamento repubblicano, assume il diritto al lavoro e la piena occupazione come finalita' primarie della propria attivita'.

La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno.

La Regione, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli Enti locali:

- partecipa alla elaborazione, formulazione ed esecuzione del programma economico nazionale, con particolare riferimento alla politica per il Mezzogiorno ed alle politiche settoriali per le materie che ad essa sono attribuite in via primaria o per delega dello Stato;

- identifica nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania;

- attua una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio capaci di garantire un armonico sviluppo e la piena occupazione;

- concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ed attivita' sportive ed all'impiego del tempo libero;

- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' e renderla accessibile a tutti;

- acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi regionali di interesse generale;

- attua le riforme necessarie per conseguire nelle campagne e nelle comunita' rurali equi rapporti sociali, parita' di redditi ed integrazione con gli altri settori produttivi, piu' evolute condizioni di vita in un diverso rapporto citta-campagna, adeguata valorizzazione della impresa diretto-coltivatrice, della professionalita' agricola, delle forme associative; assume, in particolare, iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane e culinari;

- assicura in concorso con le altre Regioni la rilevazione, il controllo e la migliore utilizzazione delle risorse idriche, per l'irrigazione e per tutti gli altri usi civili;

- promuove e favorisce la cooperazione, come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;

- tutela, promuove e potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

- coordina le attivita' commerciali ed agevola la organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore;

- realizza autonomi programmi di formazione professionale della manodopera e di perfezionamento e di aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi in rapporto alle esigenze della produzione e della pubblica amministrazione.

Art 5. - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli.

In particolare:

- adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche;

- attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.

Art 6. - Tutela del patrimonio culturale

La Regione sollecita e promuove lo sviluppo delle attivita' culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attivita' di ricerca.

Art 7. - Tutela della salute

La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettivita' con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia.

Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unita' sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.

Art 8. - Emigrazione

La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del...

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