DETERMINAZIONE 9 aprile 2003 - Approfondimento del tema generale relativo alla prevedibilita' e previsione delle cause di sospensione dei lavori. (Determinazione n. 9/2003)

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesse.

L'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, nel disciplinare la sospensione e la ripresa dei lavori, dispone al comma 9 che ´quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento da' avviso all'Autoritaª.

Le molteplici comunicazioni ricevute in esito all'obbligo normativo - come richiamato anche nel comunicato ´Informazioni su fatti specificiª pubblicato nella G.U.R.I. del 6 febbraio 2002 - hanno formato oggetto di esame e, in taluni casi, di approfondimento istruttorio, al fine di valutare la ricorrenza e la natura delle "circostanze speciali" che hanno impedito in via temporanea il proficuo svolgimento dei lavori previsti nel contratto d'appalto.

Come e' stato gia' riportato nella determinazione n. 3 del 12 febbraio 2003, una percentuale significativa delle sospensioni (circa 1/3) trova la sua motivazione nelle condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, laddove tali condizioni risultavano facilmente prevedibili, in quanto la consegna dei lavori era avvenuta proprio nell'imminenza della stagione invernale o del manifestarsi delle circostanze avverse (periodo turistico-balneare, manifestazioni fieristiche di lunga durata, incremento stagionale del traffico veicolare, festivita', ecc.).

Ma anche nei casi di sospensione riconducibili ad altre cause risulta frequente il richiamo a situazioni ´impreviste ed imprevedibiliª, mutuando - con tutta evidenza - tale definizione da quella contenuta nell'art. 25, comma 1, lettera b) della legge n.

109/94 e riferita alla varianti in corso d'opera.

Un'analoga considerazione puo' operarsi anche in relazione ai casi di affidamento diretto mediante trattativa privata - ugualmente sottoposti all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio - nei quali l'urgenza che impedisce il ricorso alle normali procedure di gara trova una non inconsueta giustificazione invocando il manifestarsi di circostanze speciali ed eccezionali che vengono qualificate appunto come ´impreviste ed imprevedibiliª.

Ritenuto in diritto.

In sostanza, la suddetta definizione sembra assumere un valore "trasversale" nell'ambito della norma, in quanto finisce non di rado per caratterizzare almeno tre delle fattispecie (varianti in corso d'opera, sospensioni dei lavori e trattative private) che - in ossequio al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicita' e tempestivita' di cui all'art. 1 della legge quadro - devono costituire l'eccezione nello svolgimento "fisiologico dell'appalto".

Se a cio' si aggiunge che il richiamo alla imprevedibilita' risulta sovente ingiustificato, dovendosi invece ipotizzare una carenza nello svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esecuzione dei lavori, appare opportuno approfondire...

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