Apposizione di insegna sulla facciata del condominio. Interpello e diniego con deliberazione non motivata dell'assemblea. Nullità

AutoreSantarsiere Vittorio
Pagine430-432
430
giur
4/2012 Arch. loc. e cond.
MERITO
sabile quando la causa della deliberazione sia falsamente
deviata dal suo modo d’essere, in quanto pure in tal caso
il giudice non controlla l’opportunità o convenienza della
soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma deve solo
stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo
esercizio dei poteri discrezionali dell’assemblea” e nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte suprema
ha confermato la decisione del giudice del merito che ave-
va annullato per eccesso di potere la delibera dell’assem-
blea condominiale che aveva approvato un rendiconto non
veridico, al riguardo di debiti del condominio).
Le considerazioni tutte sopra svolte inducono la Corte
all’accoglimento (parziale) dell’appello e alla riforma
della sentenza impugnata (Omissis)
APPOSIZIONE DI INSEGNA
SULLA FACCIATA DEL
CONDOMINIO. INTERPELLO E
DINIEGO CON DELIBERAZIONE
NON MOTIVATA
DELL’ASSEMBLEA. NULLITÀ
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Fondamento giuridico. 4.
Oggetto. 5. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
Il regolamento del condominio appellato contiene un
articolo per cui “È concessa la possibilità di apporre inse-
gne, targhe, dischi indicatori e iscrizioni di qualunque tipo
e natura, purché esteticamente idonee e previo benestare
scritto dell’amministratore”.
Una unità immobiliare, posta nell’edif‌icio condominia-
le, fu data in locazione ad uso albergo e il locatario rivolse
interpello all’amministratore per apporre sulla facciata
condominiale l’insegna “Hotel Alba”.
L’amministratore ha deferito il caso all’assemblea del
condominio, la cui volontà prevale, trattandosi di organo
sovraordinato e competente. La deliberazione presa in as-
semblea fu di rif‌iuto e priva di motivazione, vuolsi, come
tardivamente addotto in giudizio, perché lesiva del prof‌ilo
estetico e del decoro dell’edif‌icio.
La Corte riforma il giudizio di primo grado dichiaran-
do la nullità della deliberazione, assunta senza tenere in
alcun conto il diritto del condomino all’utilizzo della cosa
comune, mentre, nel difetto di motivazione, il richiedente
rimase privo della possibilità di verif‌icare la fondatezza del
diniego e impossibilitato ad adottare gli utili correttivi.
Rilevato in giurisprudenza che l’apposizione di tar-
ghe nel prospetto di stabile condominiale manifesta una
espressione del diritto di comproprietà dei condómini su
detta parte comune, corrispondendo alla normale desti-
nazione di essa e, pertanto, non può essere assoggettata
a divieto (1).
Come notato in dottrina, è lecito apporre insegne sui
muri perimetrali di edif‌ici in condominio, anche nelle parti
che non corrispondono alle proprietà esclusive dei singoli
condomìni e pure da parte dei conduttori. Il regolamento
condominiale di natura contrattuale può, tuttavia, vietare
l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perime-
trali comuni ovvero subordinarla al consenso dell’ammini-
stratore (2).
Per una sentenza di merito, in assenza di ostacoli de-
rivanti dal regolamento condominiale o dal contratto di
locazione, non conf‌igura un abuso della cosa comune l’ap-
posizione di insegne volte a pubblicizzare l’attività com-
merciale svolta nell’immobile, fatta sui muri perimetrali
dell’edif‌icio anche se non corrispondenti alla proprietà del
singolo condomino (3).
E, il muro perimetrale di un edif‌icio, accanto alla fun-
zione, primaria e fondamentale, di sostegno dello stabile
svolge anche quella, accessoria e secondaria di appoggio
di targhe ed insegne, per cui la sua utilizzazione all’uopo
va ritenuta consentita, se nei limiti dell’art. 1102 c.c. (4).
2. Norme di legge
Recita l’art. 1102 c.c., dettato per la comunione, ma
applicabile al condominio ex art. 1139 c.c., che ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parteci-
panti di farne parimenti uso secondo il loro diritto …
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non com-
pie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Risalta dalla lettera della norma che il legislatore non
ha inteso elencare le facoltà di godimento, sicché il parte-
cipante può servirsi della cosa comune in tutte le modalità
non vietate. Né vi è un generale principio di par condicio
tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli comparte-
cipanti al condominio sono nella natura delle cose tra loro
differenziate e tali possono rimanere.
Sancisce l’art. 1133 c.c. che i provvedimenti presi dal-
l’amministratore nell’ambito dei sui poteri sono obbligatori
per i condómini. Contro i provvedimenti dell’amministra-
tore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine
previsti dall’art. 1137 c.c.
Si ha così una duplicità di rimedi, considerando che
ogni decisione illegittima dell’amministratore può conf‌i-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT