Se la disciplina di cui all 'art. 39 D.L.vo n. 231/2001 (costituzione dell'ente) si applichi anche alla fase delle indagini preliminari

AutoreDomenico Potetti
Pagine362-367
362
dott
4/2013 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
SE LA DISCIPLINA DI CUI
ALL’ART. 39 D.L.VO N. 231/2001
(COSTITUZIONE DELL’ENTE) SI
APPLICHI ANCHE ALLA FASE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. L’ente nel procedimento ex D.L.vo n. 231 del 2001: l’equi-
voco di fondo. 2. L’atto di costituzione dell’ente come presup-
posto per l’esercizio del suo diritto di difesa?. 3. Il deposito
dell’atto di costituzione. 4. Il riferimento alla contumacia
(art. 41 del D.L.vo). 5. L’informazione di garanzia. 6. Il ruolo
sostanziale dell’atto di costituzione dell’ente nella fase delle
indagini preliminari.
1. L’ente nel procedimento ex D.L.vo n. 231 del 2001:
l’equivoco di fondo
L’art. 39 del D.L.vo n. 231 del 2001 prevede in particola-
re che l’ente partecipa al procedimento penale con il pro-
prio rappresentante legale (salvo che questi sia imputato
del reato da cui dipende l’illecito amministrativo), e che
l’ente che intende partecipare al procedimento si costitui-
sce depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria
procedente una dichiarazione contenente, a pena di inam-
missibilità, gli elementi ivi indicati.
Si tratta di una contraddizione che caratterizza la f‌i-
gura dell’ente nell’ambito del procedimento (inserito in
quello penale) che lo riguarda.
Infatti, da un lato il D.L.vo prevede che l’ente assume
una f‌igura sostanzialmente di imputato “aggiunto”, dato
che all’ente si applicano le disposizioni processuali relati-
ve all’imputato, in quanto compatibili (art. 35).
Poi però, in senso diametralmente opposto, nell’art. 39
si prevede in particolare che l’ente che intende partecipa-
re al procedimento (al contrario dell’imputato, che par-
tecipa al procedimento in virtù della sua stessa presenza
f‌isica) si costituisce depositando nella cancelleria dell’au-
torità giudiziaria procedente la dichiarazione formale di
cui prima si diceva, e quindi mediante un atto analogo a
quello che caratterizza la costituzione della parte civile e
del responsabile civile (artt. 78 e 84 c.p.p.).
Insomma, la f‌igura giuridica dell’ente oscilla equivoca-
mente (nell’ambito del D.L.vo n. 231 del 2001) fra quella
dell’imputato e quella delle parti del rapporto civilistico di
danno (extracontrattuale), quando quest’ultimo si inseri-
sca nel processo penale.
Fattore essenziale di questo equivoco di fondo è, come
si è detto, la scelta di prevedere un atto di costituzione
dell’ente, a seguito della quale (scelta) si pone la que-
stione di quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 39 del
D.L.vo: solo la fase processuale in senso tecnico, o anche
la fase delle indagini preliminari? (1)
2. L’atto di costituzione dell’ente come presupposto per
l’esercizio del suo diritto di difesa?
Posto innanzi alla questione se ammettere l’atto di co-
stituzione dell’ente anche nella fase delle indagini prelimi-
nari, l’interprete viene preso istintivamente dalla preoccu-
pazione di salvaguardare il diritto di difesa dell’ente, il cui
esercizio può essere essenziale f‌in dalle prime battute del
procedimento e (quindi) delle indagini preliminari.
In altre parole, l’interprete potrebbe da un lato ap-
prezzare (giustamente) l’esigenza di garantire da subito
all’ente il suo diritto di difesa, e di conseguenza (da altro
lato) potrebbe essere indotto a ritenere che per soddisfare
quella esigenza sia indispensabile per l’ente “partecipare”
al procedimento che lo riguarda f‌in dalle indagini preli-
minari.
In tesi poi, questa “partecipazione” (anticipata, per
quanto sopra si è detto, alla fase delle indagini preliminari,
data la loro eventuale delicatezza) dovrebbe necessaria-
mente avvenire tramite deposito dell’atto di costituzione,
come sembra imporre letteralmente l’art. 39, comma 2,
cit..
Per contro, questa catena argomentativa è errata (pur
essendo assolutamente condivisibile l’esigenza di parten-
za, e cioè quella di tutelare il diritto di difesa dell’ente).
Infatti, occorre sgomberare il campo da uno (forse il
più importante) degli equivoci che derivano dalla suddet-
ta ambiguità di fondo della f‌igura giuridica dell’ente (che,
come si è detto, oscilla fra la f‌igura dell’imputato e quella
della parte accessoria civile).
Per farlo, occorre dire chiaramente che l’atto di costi-
tuzione di cui all’art. 39 cit. non è condizione per l’eserci-
zio del diritto di difesa dell’ente, come invece accade per
le parti del rapporto civile che si incardina nel processo
penale (parte civile e responsabile civile).
Infatti, la mancata costituzione dell’ente provoca la
sua contumacia (art. 41 del D.L.vo), e cioè uno status che,
secondo il codice di rito penale (applicabile anche nel
processo agli enti: art. 34 del D.L.vo) non elide ovviamente
l’esercizio del diritto di difesa.
Inoltre, per quanto più propriamente rileva nella fase
delle indagini preliminari, l’art. 40 del D.L.vo, prevedendo
che l’ente che non ha nominato un difensore di f‌iducia o
ne è rimasto privo è assistito da un difensore di uff‌icio,
dimostra ulteriormente l’ineludibile necessità che l’ente
sia difeso, a prescindere dalla sua formale costituzione.
A tale proposito, si noti che lo stesso art. 40, riferendosi
ai casi di mancata nomina di un difensore di f‌iducia (“che
non ha nominato un difensore di f‌iducia”), con conseguen-
te nomina del difensore d’uff‌icio, fa riferimento conte-
stuale ed evidente (anche se implicito) anche ai casi di
mancata costituzione dell’ente.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT