DECRETO 9 settembre 2002 - Modalita' di applicazione dell'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2002, concernente il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PESCA E L'ACQUACOLTURA Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2002; Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2002, che prevede che, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi per i quali e' disposta l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca, e' interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 5 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 70 metri; Vista la circolare 24 luglio 2002, esplicativa della normativa relativa al fermo pesca 2002; Viste le osservazioni delle capitanerie di porto dell'Adriatico a seguito delle proposte formulate dalle commissioni consultive locali della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine; Considerato che per quanto concerne la sicurezza della navigazione, le unita' della piccola pesca, con licenza entro le 6 miglia, in determinate...

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