CIRCOLARE 5 luglio 2005, n. 1 - Applicazione delle norme transitorie dell'art. 17 del decreto 11 marzo 2005

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 luglio 2005, n.1 Applicazione delle norme transitorie dell'art. 17 del

11 marzo 2005.

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Unioncamere e, p.c.

Alla Confindustria All'Anfia Alla Confartigianato Alla C.N.A.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto ´tachigrafo digitaleª e' disposta dall'art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, nella parte in cui si prevede che: ´i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'atto da adottare in virtu' dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n.

3821/85ª. La lettera b) del medesimo paragrafo specifica inoltre che

´a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1∞ gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorche' si procede alla sostituzione di tale apparecchioª.

La data di tale introduzione, in virtu' dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.

Il paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2135/98 disponeva altresi' che: ´qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n.

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