CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 2003 - Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001

Alle Organizzazioni cooperative

Federpesca - Legapesca Federcoopesca - Agci pesca Unci pesca - Api Flai Cgil - Uila Fai Cisl e, per conoscenza Alle Capitanerie di porto

Premessa:

La Commissione europea, con decisione del 15 gennaio 2003, ha approvato, come e' noto, il progetto, notificato in data 11 settembre 2002, prot. n. 260329, relativo alle azioni realizzate dagli operatori del settore (misura 4.4 DOCUP) per la parte di competenza statale, ed in particolare la normativa in materia di contributi alle OO.PP. e Associazioni di OO.PP.

Detto progetto prevede un ammontare di risorse per il finanziamento delle misure in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP. di 5.086.000,00 euro (di cui 2.543.000,00 euro a carico della Commissione).

A seguito del decentramento amministrativo, le regioni a partire dal 1° maggio 2003, saranno deputate a svolgere le funzioni di istruttoria, di parere vincolante sul riconoscimento e di aiuto al funzionamento, previste dall'art. 15 del Regolamento Ce n. 2792/99, per quanto concerne le OO.PP. costituite a livello regionale. A tal fine, sara' attribuita alle stesse regioni quota parte dell'ammontare totale di risorse previsto per il finanziamento delle suddette misure.

Con successiva disposizione verra' ripartita annualmente tra le regioni la suddetta quota dell'ammontare totale di risorse in base alle OO.PP. riconosciute.

L'Amministrazione Centrale provvedera' comunque ad emanare il prescritto provvedimento di riconoscimento anche per le OO.PP. a carattere regionale, in quanto diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi comunitari innanzi alle Istituzioni dell'Unione europea.

Tenuto conto che alcune OO.PP. sono state gia' riconosciute dal Ministero delle Politiche agricole e forestali - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - e altre hanno presentato istanza di riconoscimento entro la data del 30 aprile 2003, della predetta disponibilita' viene riservata allo Stato la somma di 3.000.000,00 di euro per finanziare in modo prioritario le associazioni di OO.PP., le azioni di interesse collettivo promosse da organismi nazionali e gli aiuti per le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003, salvo il successivo conferimento alle regioni delle risorse che dovessero residuare una volta completata la suddetta fase di finanziamento da parte della Amministrazione Centrale.

L'Amministrazione Centrale conservera', peraltro, le competenze in materia di gestione e responsabilita' relativamente alle OO.PP. a carattere trasnazionale, nazionale e multiregionale.

  1. Normativa di riferimento.

    Il Regolamento del Consiglio CE n. 104/2000 del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della...

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