LEGGE 23 febbraio 1960, n. 131 - Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano

Coming into Force27 Marzo 1960
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/03/12/060U0131/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date23 Febbraio 1960
Published date12 Marzo 1960
Official Gazette PublicationGU n.62 del 12-03-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

Art 1.

A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto. 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Qualora il reddito lordo effettivo della unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Le medesime disposizioni...

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