DECRETO 8 settembre 2010 - Applicazione delle modifiche all''articolo 115 del codice della strada, introdotte dall''articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120. (10A11167)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista in particolare la lettera b) del citato art. 16, comma 1, che estende a sessantotto anni il limite di eta' massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria C, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t e, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;

Vista altresi' la lettera c) del citato art. 16, comma 1, della summenzionata legge n. 120 del 2010, che, introducendo il comma 2-bis all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prescrive che, fatti salvi i limiti di eta' di cui al comma 2 dello stesso art. 115, il conducente che abbia superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti;

Visto il comma 3 dell'art. 16 della citata legge n. 120 del 2010, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la disciplina applicativa delle suesposte modifiche all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, facendo riferimento, ai fini dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 2-bis dello stesso art. 115, alle linee guida che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della stessa legge n. 120 del 2010 dovranno essere stabilite per assicurare criteri di valutazione uniformi ai quali si dovra' attenere l'operato delle commissioni mediche locali su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, nelle more della predisposizione delle predette linee guida, sia opportuno...

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